Permessi 104 Covid-19: cumulo, fruizione a ore o giornate, domanda. Come si utilizzano

Paolo Ballanti 20/04/20
Scarica PDF Stampa
Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”) ha previsto per i soli mesi di marzo e aprile 2020 un incremento dei giorni di permesso Legge 104. Ai tre giorni ordinari mensili se ne aggiungono dodici complessivi per le due mensilità. Questo porta i permessi a disposizione nei mesi di marzo ed aprile a diciotto:

  • Tre giorni ordinari di permesso per marzo 2020;
  • Tre giorni ordinari di permesso per aprile 2020;
  • Dodici giorni complessivi di permesso per marzo e aprile 2020.

Analizziamo nel dettaglio come godere dei permessi aggiuntivi.

> Tutto sulla Legge 104 <

Permessi 104 Covid-19: si prendono a giornate o ad ore?

I dodici giorni di permessi 104 aggiuntivi concessi per l’emergenza Coronavirus possono essere fruiti in giornate intere o frazionati ad ore. Non solo, l’INPS ha precisato che le giornate ulteriori di permesso possono essere godute anche consecutivamente nel corso di un singolo mese, fermo restando la fruizione delle tre giornate ordinarie. Interpretando rigorosamente il pensiero dell’Istituto, i dodici giorni possono essere goduti solo dopo aver esaurito i tre ordinariamente previsti.

Facciamo l’esempio di un dipendente (full-time per cinque giorni alla settimana) che ha diritto ai permessi mensili per l’assistenza ad un familiare con handicap grave. Può fruire dei dodici giorni solo dopo che ha goduto dei tre giorni ordinari. Ad esempio:

  • Permessi ordinari fruiti il 3, 5, 10 marzo;
  • Permessi aggiuntivi fruiti dal 16 al 31 marzo.

Naturalmente, i dodici giorni possono essere frazionati e riportati anche al mese successivo, ad esempio:

  • Permessi ordinari fruiti il 3, 5, 10 marzo;
  • Permessi aggiuntivi fruiti dal 16 al 20 marzo.

In questo caso residuano sette giorni di permessi aggiuntivi che possono essere goduti ad aprile dopo aver esaurito i tre giorni ordinari:

  • Permessi ordinari goduti il 2, 3, 6 aprile;
  • Permessi aggiuntivi goduti dal 13 al 21 aprile.

I permessi aggiuntivi possono anche essere goduti interamente ad aprile, previa fruizione dei tre giorni ordinari.

> Lo Speciale Coronavirus <

Fruizione ad ore dei Permessi 104 Covid-19

I permessi aggiuntivi al pari di quelli ordinari possono essere anche frazionati ad ore. Riprendiamo il caso del dipendente con orario full-time distribuito su cinque giorni. Per calcolare il numero di ore spettanti è necessario eseguire questa operazione, identica per i permessi ordinari: 40 ore (orario normale di lavoro settimanale) / 5 (numero dei giorni lavorativi nella settimana) = 8. Il risultato dev’essere moltiplicato per 12 (giorni aggiuntivi di permesso) dando come numero di ore di permesso aggiuntive fruibili 96 ore.

In caso di orario part-time orizzontale si devono sempre assumere le ore settimanali che da contratto il dipendente dovrebbe prestare e dividerle per i giorni lavorabili di un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore (ipotizziamo cinque). In caso di part-time 20 ore settimanali, il calcolo sarà:

(20 / 5) * 12 = 48 ore di permessi.

Per i dipendenti con part-time verticale o misto, limitato ad alcuni giorni della settimana il calcolo è diverso. Ipotizziamo un dipendente con orario da contratto pari a 20 ore settimanali su tre giorni. In questo caso dovremmo dividere 20 per le ore di lavoro settimanali di un dipendente full-time della stessa azienda (ad esempio 40):

(20 / 40) * 12 = 6 giorni di permesso.

È importante tenere presente che in caso di part-time orizzontale non è necessario riproporzionare i giorni spettanti, dal momento che il dipendente per contratto deve prestare l’attività in tutti i giorni lavorabili della settimana.

> Tutte le agevolazioni della Legge 104 <

Permessi 104 Covid-19 in caso di assistenza di più disabili

I lavoratori che assistono più familiari disabili hanno diritto per ciascun assistito a:

  • Tre giorni di permessi ordinari per marzo 2020;
  • Tre giorni di permessi ordinari per aprile 2020;
  • Dodici giorni di permessi aggiuntivi.

In questo caso il totale dei giorni fruibili per marzo e aprile è pari a complessivi trentasei giorni (diciotto per ciascun assistito).

Quanto scritto sopra vale anche per il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile: potrà fruire di trentasei giorni complessivi di permesso, diciotto per sé stesso e altrettanti per assistere l’altro portatore di handicap.

Richiesta dei permessi aggiuntivi

Coloro che hanno già l’autorizzazione dell’INPS per i permessi ordinari non devono fare alcun ulteriore richiesta per ottenere i dodici giorni aggiuntivi, se non informare il datore di lavoro dei giorni di assenza.

Al contrario, chi è privo di autorizzazione INPS deve presentare apposita richiesta all’Istituto. È opportuno precisare che i giorni di permesso aggiuntivi potranno essere riconosciuti solo dopo la data di presentazione della domanda all’INPS.

Devono presentare un’apposita domanda anche i lavoratori privi di autorizzazione cui i permessi vengono pagati direttamente dall’INPS, anziché anticipati in busta paga dall’azienda. Stiamo parlando di operai agricoli, lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.

Per le misure di sostegno a imprese e famiglie scarica qui l’e-book gratuito

Potrebbero inoltre interessarti:

I CANONI DI LOCAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L’opera misura l’impatto dell’evento pandemia e delle misure assunte dallo Stato sui contratti di locazione e si pone come una prima guida, utile ad affrontare le tematiche che coinvolgono e coinvolgeranno la materia locatizia, in ordine all’impatto conseguente al lock down, specie in relazione agli obblighi delle parti contraenti.Il testo si completa con esempi di lettere di recesso e risoluzione, nonché di richiesta di riduzione del canone.Saverio LuppinoAvvocato in Bologna, con esperienza trentennale nel settore del real estate, locazione, comunione e condominio; autore di numerosi articoli per vari editori sulle principali riviste giuridiche e pubblicazioni monografiche in materia di locazione immobiliare e condominio. Formatore qualificato e relatore a convegni, master, seminari specialistici, incontri di studio, con svariati enti pubblici, privati, scuole forensi e SSM. Con la presente casa editrice ha già pubblicato e si segnalano le ultime opere: “Dallo sfratto alla riconsegna nel processo locatizio”; “Il condomino che non paga ed il recupero del credito”; “Locazioni immobiliari: redazione ed impugnazione del contratto”, quest’ultima edita in due differenti edizioni, la seconda aggiornata del 2019; “Le Locazioni in Condominio”.

Saverio Luppino | 2020 Maggioli Editore

6.90 €  5.52 €

 

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento