Pensione di invalidità: chi la percepisce può richiedere il bonus Covid 600 euro?

Il bonus Covid 600 euro rischia di creare una discriminazione tra lavoratori autonomi e liberi professionisti “malati”. Infatti, i soggetti che per il solo fatto di essere titolari dell’assegno ordinario di invalidità (AOI), che spetta in funzione dei contributi versati e della condizione di disabilità, non possono presentare domanda per ricevere il bonus di 600 euro.

Diversamente, gli autonomi e liberi professionisti che presentano particolari patologie per cui rientrano tra i cd. “invalidi civili”, è esclusa ogni incompatibilità con il predetto bonus. Quindi, l’una tantum è prevista per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti “sani” che hanno subito un danno economico e a quelli invalidi civili che già percepiscono una prestazione assistenziale dall’Inps.

Rimangono fuori dall’agevolazione i malati e invalidi che percepiscono un assegno di invalidità grazie ai contributi versati.

> Lo speciale Legge 104 <

La discriminazione rilevata è stata denunciata in una lettera aperta al Governo dalle principali associazioni che rappresentano i malati oncologici e i disabili (Favo, Fish e Ail, Fand e Uniamo). Dunque, migliaia di lavoratori disabili e malati oncologici, nonostante abbiano subito una contrazione del reddito professionale, si vedono negato l’accesso al bonus di 600 euro. Le ragioni che stanno alla base di tale scelta avverrebbe per due ordini di motivi:

  • essere titolari di “pensione/assegno” di invalidità cui si ha diritto in virtù dei contributi versati;
  • la condizione di grave disabilità compatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa seppur in forma ridotta.

Le associazioni di malati oncologi e dei disabili hanno immediatamente chiesto al Governo una corretta interpretazione dei combinati disposti delle norme che hanno istituito il reddito di ultima istanza che chiarisca che ad essere esclusi dal bonus sono i lavoratori “titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia” e non di altre prestazioni.

> Pensione di invalidità: esempi patologie e importi spettanti <

Bonus Covid 600 euro: cos’è e a chi spetta?

Per i lavoratori autonomi e professionisti il D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia) all’art. 44 ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”.  Il Fondo, in particolare, riguarda coloro che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa dell’epidemia da Covid-19. Trattasi, in altre parole, di:

  • soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi;
  • soggetti che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

L’indennità, pari a 600 euro per il mese di marzo, è riconosciuta ai seguenti soggetti:

  • lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, e dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni in L. n. 96/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

> Bonus 600 euro autonomi: la Guida completa al sussidio < 

Bonus Covid 600 euro: le modalità di presentazione delle istanze

Le domande per l’indennità Covid-19 da 600 euro devono essere presentate, dal 1° al 30 aprile 2020, agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti i professionisti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Bonus Covid 600 euro: le condizioni

L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del Dpr. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. n.18/2020, né del Reddito di Cittadinanza;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi massimi su illustrati;
  • di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito una contrazione dell’attività a causa dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Bonus 600 euro autonomi e Partite Iva: calcola qui se hai i requisiti per ottenerlo

Bonus Covid 600 euro: iscrizione esclusiva alle Casse private

Altra condizione fondamentale, inserita successivamente all’art. 34 del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”), che ha causato anche il temporaneo blocco del pagamento dei 600 euro, riguarda l’iscrizione esclusiva all’ente di previdenza. Dunque, affinché si possa avanzare domanda è necessario che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi:

  • non titolari di trattamento pensionistico;
  • iscritti in via esclusiva ai predetti enti.

Bonus Covid 600 euro: casi di incompatibilità

Inoltre, l’art. 31 del “Decreto Cura Italia” ha previsto che il bonus di 600 euro non è cumulabile con:

  • il Reddito di Cittadinanza;
  • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa;
  • l’Ape sociale.

Tra i casi di incompatibilità, inoltre, rientra anche con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984.

Sul punto, le associazioni che rappresentano i malati oncologici e i disabili ritengono che sia necessario intervenire sul disposto normativo, al fine di chiarire che ad essere esclusi dal bonus siano soltanto i lavoratori “titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia”.

Foto: istock/demaerre

 

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Daniele Bonaddio

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