Le domande possono essere presentate dal 30 marzo 2020 e riguardano non solo i lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dall’orario lavorativo per almeno 30 giorni in seguito all’emergenza Coronavirus, ma si estende, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. L’altra novità, oltre all’estensione delle categorie che possono richiedere la sospensione delle rate, è che non sarà necessario presentare il modello Isee.
Nelle seguenti righe vediamo nel dettaglio in cosa consiste la sospensione mutuo per Covid-19, a chi è indirizzata, il nuovo modulo per chiederla, tutte le categorie e soggetti esclusi e, infine, cosa succede per chi è già moroso.
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Sospensione mutuo per Covid-19: come funziona
La sospensione delle rate del mutuo era già prevista dal “Fondo di Solidarietà” istituito con la L. n 244/2007 ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio. Questa riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti.
Ora, con il nuovo decreto del 16 marzo “Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza. Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Sospensione mutuo per Covid-19: chi può chiederla
Possono richiedere il congelamento delle rate tutti gli intestatari di un contratto di mutuo che hanno subito:
- la riduzione dell’orario per 30 giorni e per almeno il 20%;
- la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni.
La misura riguarda indistintamente tutti gli intestatari di tutta Italia. Sia il mutuo che il richiedente, però, devono rispettare alcuni criteri precisi:
- normalmente il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione. Tuttavia, le ultime norme hanno eliminato questo requisito per le domande presentate nei prossimi 9 mesi;
- la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
- il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
- il mutuo deve essere stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso;
- Normalmente l’Isee del richiedente non può essere superiore ai 30.000 euro, per i prossimi nove mesi non è richiesto il rispetto di questo limite;
- Per i prossimi 9 mesi questa misura vale anche per autonomi e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.
- anche i piccoli imprenditori e artigiani possono accedere alla sospensione
Coronavirus, sospensione mutuo: chi non può chiederla, tutti gli esclusi
Fino a pochi giorni fa erano esclusi dalla sospensione mutuo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori, titolari d’impresa e ditta individuale. A riguardo però c’è una buona notizia che arriva dal Decreto liquidità pubblicato in Gazzetta: il provvedimento ha esteso lo stop alle rate del mutuo anche ai piccoli imprenditori e artigiani. Anche loro possono fare domanda.
Sono esclusi i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio.
Coronavirus, sospensione mutuo: nuovo modulo di domanda
Per poter usufruire della sospensione del mutuo occorre compilare e presentare la domanda telematicamente la domanda, a decorrere dal 30 marzo 2020, sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Consap oppure dell’Abi, secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Oltre al modulo compilato, bisognerà consegnare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti: sarà la filiale a ritirare la documentazione e a consegnarla direttamente a Consap che farà tutte le verifiche del caso. Quest’ultima fornisce in seguito una risposta positiva o negativa entro 15 giorni.
In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi (che diventano 45 in caso di mutuo cartolarizzato). Al momento della consegna della richiesta di sospensione, comunque, la banca non conteggia gli interessi moratori sulle rate.
Sospensione mutuo: per quanto tempo è possibile
In via generale è il richiedente che sceglie il periodo di sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi, divisibile anche in due periodi. Diversamente, in caso di richiesta per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro la sospensione delle rate, sono previsti criteri diversi. La sospensione potrà essere:
- di massimo 6 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
- di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
- di massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.
In ogni caso, il mutuatario può fare più richieste per lo stesso mutuo, al prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.
Sospensione mutuo per Covid-19: chi paga gli interessi
A fronte della sospensione delle rate, il beneficiario deve comunque corrispondere:
- la quota capitale;
- metà della quota interessi.
Il Fondo paga, infatti, il 50% dell’intera quota interessi di ogni rata sospesa: a tale scopo è stato previsto uno stanziamento di 400 milioni di euro. Questa agevolazione è estesa anche alle sospensioni concesse prima del 17 marzo 2020 se il Fondo non ha già contribuito, secondo la normale disciplina, a pagare la parte della quota interessi determinata dal parametro di mercato (Euribor o Irs).
Coronavirus, sospensione mutuo: cosa succede per chi era già moroso
Si ricorda, infine, che la sospensione non può essere richiesta in caso di:
- ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate;
- finanziamenti che hanno già avuto agevolazioni pubbliche, come per i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa.
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