Isee precompilato dal 2020: quando parte, cosa cambia, come funziona

L’Isee precompilato rappresenta, come per il 730, un ulteriore passo in avanti verso la semplificazione, ed entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2020. Precompilato perché sarà l’Inps che provvederà a precompilare, anche se parzialmente, al posto del contribuente la DSU che permetterà di calcolare il valore dell’Isee.

Non saranno precompilati tutti i dati, non ci saranno, ad esempio, i dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare, quelli sulla casa di abitazione i dati su automobili, motocicli ed imbarcazioni di lusso, saranno indicati invece i dati concernenti la situazione reddituale, patrimoniale e catastale.

DSU precompilata dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 dunque si potrà accedere alla Dsu precompilata, direttamente o tramite di un Caf delegato.

Per l’accesso diretto è necessario essere in possesso delle:

  • credenziali dispositive rilasciate dall’Inps;
  • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (quelle che servono anche al 730);
  • identità Spid di livello 2 o superiore.

L’autenticazione di secondo livello, è necessaria affinché venga tutelata la privacy ai sensi del Regolamento europeo n. 2016/679.

La Dsu sarà predisposta nella sua versione precompilata attraverso un sistema che prevede la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio. Essa conterrà i dati patrimoniali quali le giacenze medie dei conti correnti e dei depositi intestati ai soggetti appartenenti a quel determinato nucleo familiare.

Per quanto concerne i dati fiscali, essi saranno prelevati direttamente dalla dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, l’accesso è riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei componenti, i seguenti dati:

  • importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello redditi PF, oppure l’assenza di dichiarazione;
  • nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, sia inferiore ad euro 10.000, l’esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia, ovvero dell’assenza dei rapporti;
  • in alternativa, il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali, ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare.

> Proroga Dsu 2019: valida fino al 31 dicembre. Chiarimenti Inps <

I dati da prendere a riferimento

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.

In ciascun anno, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo come riferimento (come chiarito dalla normativa) il secondo anno precedente. (Nel 2020 il riferimento è al 2018 sia per redditi che per patrimoni).

E’ sempre possibile aggiornare i dati, prendendo come riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, a seguito di una maggiore convenienza per il nucleo familiare.

In specifici casi di modifiche alla situazione familiare, sarà possibile avvalersi dell’ISEE corrente.

In definitiva i dati già inseriti da parte dell’INPS nella DSU precompilata, saranno quelli contenuti nell’Anagrafe Tributaria e nel Catasto, quindi:

  • giacenze medie bancarie relative a conti correnti, titoli, libretti bancari e postali;
  • redditi;
  • immobili posseduti.

I dati che invece dovranno essere indicati sono i seguenti:

  • dati relativi alla composizione del nucleo familiare;
  • condizioni di disabilità;
  • identificazione della casa di abitazione;
  • dati su immobili e redditi all’estero;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d’acconto;
  • proventi di attività agricole;
  • assegni di mantenimento dei figli e del coniuge separato;
  • partecipazioni in società;
  • mutui;
  • proprietà di auto moto e imbarcazioni;
  • prestazioni assistenziali non INPS ( assegno famiglie erogato dai Comuni).

Relativamente ai familiari, se non si è in grado di indicare i relativi dati reddituali e il patrimonio mobiliare e immobiliare, si dovrà far presentare le DSU ordinarie a ciascun componente maggiorenne della famiglia.

ISEE corrente

L’ISEE ottenuto, avrà una durata dal momento di presentazione della DSU fino al 31 dicembre successivo. Sarà sempre possibile anche richiedere l’ISEE corrente, (che a decorrere dal 23 ottobre 2019, ha una durata di sei mesi e non più due) a seguito di modifiche sostanziali della situazione economica.

Per chiedere un ISEE corrente è necessario il possesso di ISEE in corso di validità, nonché, un variazione della situazione lavorativa o interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito per uno o più componenti il nucleo familiare. Tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente. Alternativamente si deve verificare una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto a quella indicata nell’ISEE ordinario.

A cosa serve l’Isee

L’Isee è un indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie, e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del patrimonio, e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L’indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti particolari ad esempio per i nuclei con tre o più figli o con persone con disabilità.

L’Isee è una certificazione necessaria per l’accesso a prestazioni e servizi sociali agevolati, la sua disciplina ha subito diverse modifiche sia nella normativa, che nei modelli che hanno determinato una migliore valutazione del reddito e del patrimonio delle famiglie.

Le prestazioni sociali agevolate, sono prestazioni o servizi sociali assistenziali, la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio il bonus elettrico).

Le modifiche degli ultimi anni, e in particolare con la riforma avvenuta nel 2015, hanno previsto sempre maggiori controlli che di conseguenza hanno fatto diminuire considerevolmente le false dichiarazioni in tema di giacenza sul conto corrente bancario o postale, e sul patrimonio mobiliare.

Non vi è un unico Isee, ma oltre a quello “standard” o “ordinario” vi sono alcuni Isee specifici quali:

  • Isee per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • Isee per l’accesso alle prestazioni socio sanitarie, (e Isee socio sanitario–residenziale) ad esempio per l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio;
  • Isee “minorenni”, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

La dichiarazione sostitutiva unica (Dsu): a cosa serve 

Per ottenere la propria certificazione Isee, è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

Le informazioni contenute nella Dsu sono in parte autodichiarate dal richiedente (informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità, ecc.) ed in parte (ora) acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef), e dell’Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari).

Per le parti autodichiarate, il dichiarante si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. La Dsu si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INps competente per territorio.

La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, direttamente all’Inps tramite il sito Internet www.inps.it.

> Isee 2019: elenco documenti necessari per richiederlo <

Nel portale Isee, il contribuente può presentare la propria DSU tramite un percorso telematico assistito che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Relativamente al modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) abbiamo il modello Dsu mini, ovvero una dichiarazione semplificata che riguarda la maggior parte delle situazioni ordinarie.

La compilazione della Dsu mini consente di calcolare l’Isee standard o ordinario, e vale per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive.

La Dsu mini non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:

  • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
  • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

In tali ipotesi, per ottenere l’Isee occorre compilare la Dsu nella sua versione estesa. In alcune situazioni le informazioni raccolte consentono di calcolare Isee specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo familiare.

 

Giuseppe Moschella

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