Il giudice di legittimità si è infatti pronunciato negando che la mancata indicazione nel certificato medico introduttivo delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento possa essere qualificata come omessa presentazione della domanda o bloccare qualsiasi ricorso in giudizio per ottenere la prestazione.
Ricordiamo che l’indennità di accompagnamento è una prestazione INPS erogata a coloro che presentano un’invalidità totale a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero l’incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Analizziamo ora nel dettaglio il messaggio INPS.
> Indennità di accompagnamento 2019: domanda, requisiti, importo <
Indennità di accompagnamento 2019: novità Inps
Con il messaggio n. 3883/2019 l’INPS ha affermato che il ricorso in giudizio per accertare il diritto all’indennità di accompagnamento è possibile sulla base della mera presentazione della domanda di invalidità civile con, allegato, il certificato medico attestante l’invalidità.
Non è pertanto causa di improponibilità del ricorso il fatto che il certificato sia carente del segno di spunta su, alternativamente:
- Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Altresì, non ostacolerà il ricorso in tribunale il segno di spunta negativo.
Il precedente orientamento dell’INPS
In precedenza secondo l’INPS la mancata attestazione, sul certificato medico introduttivo, della sussistenza di una delle due condizioni (persona impossibilitata a deambulare o che necessita di assistenza continua) era considerata omessa presentazione della domanda di accompagnamento, impedendo un eventuale ricorso in tribunale, dal momento che non era possibile desumere la prestazione richiesta, sulla base della sola domanda di invalidità civile.
> Speciale Legge 104 <
Ricorso per indennità di accompagnamento: cosa dice la Cassazione
Contro l’INPS si è pronunciata in due distinte occasioni la Corte di Cassazione (sentenza n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019) sottolineando che l’assenza della spunta o la spunta negativa su una delle due condizioni richieste per l’accompagnamento non può essere qualificata come omessa presentazione della domanda.
Ricorsi per ottenere l’indennità di accompagnamento: cosa cambia
Con il messaggio in questione, l’INPS si è adeguata all’interpretazione della Suprema Corte affermando che il requisito di proponibilità del ricorso in tribunale per ottenere l’accompagnamento deve ritenersi soddisfatto dalla mera presentazione della domanda di invalidità civile e del certificato medico.
Il personale dell’Istituto, si legge nel messaggio, nei casi di spunta assente o negativa non dovrà “sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa né formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.”.
> Indennità di accompagnamento 2019: requisiti e condizioni per ottenerla <
Indennità di accompagnamento 2019: a chi spetta
Ha diritto all’indennità chi:
- è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni psichiche o fisiche;
- è cittadino italiano o straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
- è cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di durata pari ad almeno un anno;
- ha residenza abituale e stabile sul territorio nazionale;
- è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
Indennità di accompagnamento 2019: l’importo
L’importo mensile dell’indennità è pari a 517,84 euro equivalenti ad annui 6.214,08 euro. Le somme sono esenti da contributi previdenziali e tassazione Irpef.
Indennità di accompagnamento 2019: come fare domanda
Il primo passo per ottenere l’indennità è farsi riconoscere dall’apposita commissione ASL l’invalidità civile al 100%. Successivamente, ci si deve recare dal proprio medico di base il quale rilascerà il certificato medico introduttivo, inviato telematicamente all’INPS.
Una volta inoltrato il certificato, l’interessato dovrà presentare un’apposita domanda all’Istituto:
- In autonomia sul portale telematico – servizio “Indennità di accompagnamento per persone non deambulanti o con bisogno di assistenza continua” se in possesso di PIN dispositivo o credenziali SPID / CNS;
- Telefonando al contact center;
- Avvalendosi di patronati o associazioni di categoria dei disabili.
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