Flat tax 7% pensionati: tutti gli esclusi dal regime agevolato

Pagare meno tasse. È questo il desiderio che almeno una volta nella vita milioni di italiani hanno realizzato. Sogno irrealizzabile? Non per alcuni pensionati, ed in particolare per quelli esteri che si trasferiscono in un piccolo Comune del Sud Italia.

Infatti, grazie alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 205/2018), e nel dettaglio dall’art. 1, co. 273 – 275, i pensionati titolari di redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, possono scegliere di aderire alla flat tax 7% pensionati. Si tratta di un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con la predetta aliquota per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Non tutti i pensionati, però, possono liberamente aderire al regime agevolato, in quanto è necessario rispettare alcuni requisiti e condizioni previsti dalla legge. A questo punto è fondamentale comprendere quali sono i pensionati che hanno diritto alla flat tax del 7% e quali restano esclusi.

Ecco delle brevi linee guida alla luce anche dei recenti interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

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Cos’è la Flat tax 7% pensionati

Si è cominciato a parlare di flat tax pensionati fin dalla scorsa legge di bilancio 2019, quella firmata dal precedente Governo Lega-stellato. Si tratta di un particolare regime fiscale agevolato dedicato ai pensionati che decidono di trasferirsi in Italia, in particolare al Sud. Questo regime di favore permette a chi è già titolare di redditi di qualunque categoria (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparate), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, di poter chiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 7%, anziché l’aliquota ordinaria Irpef a scaglioni.

Quanto dura la Flat tax pensionati 2019

Attenzione, perché il regime agevolato non è per sempre. La Flat tax è valida per i primi 9 periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace: dura quindi 9 anni. Per l’individuazione dei redditi percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 165, co. 2 del Tuir, secondo il quale “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato” per l’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti.

Flat tax 7% pensionati: come si paga 

L’imposta sostitutiva deve essere pagata, mediante modello F24, in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Flat tax al 7% pensionati: condizioni

Per poter usufruire e richiedere l’imposta agevolata sostituiva occorre dimostrare di possedere requisiti ben precisi, in particolare:

  • mancata residenza fiscale in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  • trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Il requisito del trasferimento della residenza è soddisfatto se sono rispettati alcuni criteri. In particolare, qualora una persona fisica per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per più di 180 giorni) è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente oppure ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

Flat tax 7% pensionati: chi ne ha diritto

Occhio perché il regime agevolato non vale per il trasferimento in tutti i comuni italiani. L’adesione alla flat tax è legata in primis al trasferimento della propria residenza fiscale in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni:

  • Sicilia,
  • Calabria,
  • Sardegna,
  • Campania,
  • Basilicata,
  • Abruzzo,
  • Molise e
  • Puglia,

con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Per conoscere la popolazione del comune in cui si sceglie di trasferire la residenza fiscale, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, fa fede il dato che risulta dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat in relazione al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

Flat tax 7% pensionati: tutti gli esclusi 

Non tutti però possono beneficiare di questa flat tax e vedersi abbassare le tasse sulla pensione. Venendo ai pensionati esclusi dalla flat tax al 7%, l’Agenzia delle Entrate (Interpelli n. 353 e 351 del 29 agosto 2019) ha specificato che non è possibile optare per il regime fiscale agevolato se:

  • il pensionato residente all’estero percepisce il trattamento previdenziale direttamente dall’INPS. Infatti, per poter fruire del regime agevolato è necessario che i redditi da pensione siano erogati da enti previdenziali esteri e non dall’Istituto Previdenziale nazionale italiano.

Si ricorda, al riguardo, che il riconoscimento dell’imposta sostitutiva agevolata è subordinato al possesso delle seguenti condizioni:

  • mancata residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  • trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Ovviamente altri esclusi dal regime pensionistico agevolato sono:

  • coloro che nei 5 anni precedenti hanno avuto la residenza fiscale in Italia
  • coloro che vogliono trasferirsi in Comuni esclusi dalla normativa

Flat tax 7% pensionati: rimborso delle imposte

In riferimento a un soggetto residente all’estero titolare di una pensione da ex dipendente in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di specificare che è possibile ottenere il rimborso, sia con riferimento all’Irpef (per il periodo di imposta 2018) sia con riferimento alle addizionali regionali e comunali trattenute dall’Inps nel 2019, ma riferite all’anno di imposta 2018.

In tal caso, la richiesta di rimborso deve:

  • essere presentata entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale di cui si chiede la restituzione;
  • contenere l’attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero;

contenere la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni.

Daniele Bonaddio

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