Alienazione parentale: cos’è, conseguenze giuridiche, rimedi

Luisa Camboni 26/03/19
L’alienazione parentale è, secondo i Giudici della Corte di cassazione – sentenza n. 26810/2011 – il comportamento del genitore affidatario che strumentalizza il rifiuto del minore di vedere l’altro genitore, impedendone così le visite stabilite dal Giudice.

L’alienazione parentale è generata, quindi, da una “programmazione” dei figli da parte di un genitore – detto genitore alienante -, attraverso l’uso di espressioni denigratorie, false accuse di trascuratezza, violenza o abuso, riferite all’altro genitore – detto genitore alienato. La costruzione di una falsa realtà familiare di terrore e maltrattamento genera nei figli sentimenti di diffidenza e astio verso l’altro genitore.

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In altri termini, i figli diventano, in questo scenario, dipendenti dal genitore alienante e arrivano, così, ad assecondare la sua concezione della realtà. Così facendo, il genitore alienante riesce a distruggere il rapporto fra figli e genitore alienato, violando il cosiddetto diritto alla bigenitorialità. Diritto alla bigenitorialità inteso come legittimo diritto di un bambino a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti tali da giustificare l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

La separazione tra due coniugi è un momento doloroso non solo per la coppia genitoriale, ma soprattutto per i figli, questo perché la separazione determina una serie di cambiamenti a livello affettivo, sociale ed economico.

Ed è proprio nel momento in cui il nucleo familiare va disgregandosi che la coppia genitoriale deve evitare comportamenti ostili e conflittuali e ciò deve farlo tenendo a mente il preminente interesse dei figli, i quali hanno diritto a mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i genitori.

Non sempre è così!

Spesso capita che uno dei genitori pone in essere un’aspra conflittualità a danno dell’altro genitore e lo fa utilizzando i figli, macchinando con loro anomale alleanze al fine di distruggere/cancellare il loro rapporto con l’altro genitore.

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Tale comportamento danneggia gravemente il benessere dei figli i quali hanno sempre bisogno di entrambe le figure genitoriali al fine di una loro sana crescita psico –fisica.

Quando ci troviamo di fronte ad un simile scenario dove un genitore – quello affidatario dei figli – utilizza gli stessi al fine di distruggere irrimediabilmente il rapporto con l’altro attraverso un comportamento manipolatore basato su menzogne, parliamo di alienazione parentale.

Chi scrive fa presente che spesso queste situazioni si riversano negativamente sui figli i quali subiscono una serie di alterazioni della loro sfera affettivo – relazionale. Ecco perché consiglio sempre alle coppie che si separano, in presenza di figli minori, di evitare di dare luogo a comportamenti di conflittualità perché di questo ne risentono i minori i quali hanno diritto di avere accanto genitori che diano loro affetto, cura, educazione, assistenza…

Alienazione parentale: quali sono le conseguenze penali e civili

Le conseguenze giuridiche nei confronti di un genitore alienante che non osserva i provvedimenti stabiliti dal Tribunale, pur di non far vedere i figli al padre, possono essere sotto il profilo penale querele ex art. 388 2° comma c.p. e anche ex art. 572 c.p. e relative condanne. Dal punto di vista civile si può richiedere ed ottenere un ammonimento del genitore alienante che viola le modalità di affidamento condiviso, sanzioni, risarcimento del danno ed inversione del collocamento per giungere addirittura all’ affidamento esclusivo.

Alienazione parentale: quale rimedio?

A parere di chi scrive il rimedio migliore è quello di far sì che ai minori venga garantito un affido condiviso, affido che garantisca tempi paritetici del minore con entrambi i genitori, al fine di evitare che si sviluppi in capo ad uno dei genitori la sindrome di alienazione parentale.

Come evitare il nascere dell’alienazione parentale?

Quando vi sono i sintomi di una alienazione parentale che il minore manifesta con il rifiuto del genitore non affidatario, il consiglio di chi scrive è quello di agire tempestivamente al fine di evitare danni irrecuperabili e far sì che il rapporto figlio – genitore alienato non venga distrutto/ cancellato.

Alienazione parentale: il ruolo dell’avvocato

Un avvocato, prima che difensore del cliente, deve essere il difensore dei diritti fondamentali dei minori. Quindi è suo compito, con pazienza e fermezza, far comprendere al coniuge che vuole separarsi di mettere da parte l’odio verso l’altro, perché ciò che conta è il benessere e la  tutela dei minori i quali necessitano di affetto e di cure sia da parte del padre, che della madre. Solo così è garantito l’autentico diritto alla bigenitorialità dei minori.

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Questo nuovissimo Manuale esamina lo strumento dell’Alienazione Parentale o “PAS”, adottato espressamente o in modo implicito in sede giudiziaria e approfondisce tutti gli aspetti di questo tema alquanto delicato, in particolare se coinvolge minori vittime di abuso o di violenza assistita. Di taglio interdisciplinare, con contributi giuridici e medico-psichiatrici, la trattazione fa emergere le problematiche relative alla tutela del minore in caso di ricorso, talvolta pregiudiziale e indiscriminato, all’Alienazione Parentale.A tal proposito, il testo fornisce al Professionista legale una panoramica dei diritti dei minori all’interno dei procedimenti e individua le misure e gli strumenti giuridici da adottare, volti alla tutela del fanciullo coinvolto.A cura diGiuseppe Cassano, Paolo Corder, Ida Grimaldi E. M. Ambrosetti, I. G. Antonini, M. G. Castauro, D. Catullo, M. Cerato, F. Fiorillo, E. Gallo.,Giacomelli, I. Grimaldi, C. Isabella, A. Mazzeo, M. S. Pignotti, L. Puccetti, E. Reale.Giuseppe Cassanogià Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto di internet e alla responsabilità civile.Paolo CorderMagistrato ordinario, Presidente del Tribunale di Udi- ne, già componente del Consiglio Superiore della Ma- gistratura. Ha svolto, tra le altre, funzioni di giudice della Sezione Famiglia e poi di giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Venezia. È docente di diritto di famiglia e diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Padova e Ferra- ra. Autore di diverse pubblicazioni su riviste giuridiche nonché di vari volumi in materia di diritto di famiglia e minori per le principali Case Editrici Giuridiche.Ida GrimaldiAvvocato cassazionista, rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana, componente della Commissione sul Diritto di Famiglia dell’Ordine Avvocati di Vicenza, nonché del Comitato di redazione della Rivista Giuridica “La Previdenza Forense”. Docente e relatrice in numerosi convegni nazionali e corsi di formazione, scrive per numerose riviste giuridiche ed è autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile, per le principali Case Editrici Giuridiche.Prefazione di Fabio RoiaMagistrato, già sostituto procuratore presso la Procura di Milano addetto al Dipartimento “fasce deboli”, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente di collegio nella sezione specializzata del Tribunale di Milano per reati commessi in danno di soggetti deboli, attualmente ricopre la carica di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, nella sezione misure di prevenzione ed è componente, quale magistrato designato in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari della Lombardia, al tavolo permanente in tema di “interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” istituito dalla Regione Lombardia, in attuazione della Legge Regionale 11/2012. 

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