Si tratta, in particolare, di un meccanismo che obbliga chi ha già maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge, di attendere un ulteriore periodo – che si differenzia in base ad alcuni parametri che vedremo in seguito – ai fini della liquidazione della pensione.
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Si ricorda fin da ora, che lo strumento delle finestre mobili – eliminato dalla Riforma Fornero – è stato ora reintrodotto anche per la pensione anticipata. In compenso, occorre segnalare il blocco – fino al 31 dicembre 2026 – degli incrementi dei requisiti pensionistici legati alla speranza di vita. Ma andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio da quando decorre il primo assegno pensionistico alla luce delle nuove finestre mobili introdotte dal “decretone”.
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Pensioni, finestre mobili 2019: “quota 100”
Come anticipato da qualche mese a questa parte, l’accesso alla pensione con il sistema delle quote è subordinato al rispetto delle finestre mobili. Quindi, il cittadino che maturi i requisiti minimi di 62 anni di età e 38 anni di contributi, non può ricevere fin da subito la pensione poiché deve attendere che si “apra” la finestra mobile.
Ma quanto dura la finestra mobile? Ciò dipende se si tratta di lavoratore privato o pubblico.
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Per i lavoratori del settore privato, che abbiano maturato i requisiti pensionistici previsti dal decreto (62 anni di età più 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2019, la prima decorrenza utile sarà l’1 aprile 2019. Chi maturerà invece i predetti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, la finestra mobile si aprirà dopo tre mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti.
Quindi ad esempio, se un lavoratore privato maturasse i requisiti il 1° aprile 2019, la liquidazione del primo assegno pensionistico si avrebbe il 1° luglio 2019.
Per i lavoratori pubblici, invece, che abbiano maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, la prima decorrenza utile è agosto 2019. In caso contrario, ossia qualora i requisiti venissero maturati dopo il 29 gennaio 2019, occorrerebbe attendere una finestra mobile di ben sei mesi.
Quindi ad esempio, se un lavoratore pubblico maturasse i requisiti il 1° aprile 2019, la liquidazione del primo assegno pensionistico si avrebbe il 1° ottobre 2019.
Fanno eccezione i lavoratori del comparto scuole e Afam: per tutti questi dipendenti il decreto stabilisce la domanda di pensionamento con quota 100 debba essere presentata entro il 28 febbraio 2019 con possibilità di uscita a partire dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2019/20.
Restano inalterate le specificità del settore scolastico e Afam che vedono la decorrenza della pensione al 1° settembre (1° novembre Afam) dell’anno in cui vengono raggiunti i requisiti pensionistici. A tal fine chi matura i requisiti per la quota entro il 31 dicembre 2019 potrà presentare domanda di dimissioni entro il 28 febbraio 2019 per andare in quiescenza dal 1° settembre/novembre 2019.
Pensioni, finestre mobili 2019: pensione anticipata
Naturalmente, accanto al nuovo sistema del “quota 100”, rimane ancora in piedi la pensione anticipata introdotta dalla Riforma Fornero. Per chi decidesse di fruire di quest’ultima opzione, occorre evidenziare due novità:
- innanzitutto, vengono cancellate le norme riguardanti l’adeguamento alla speranza di vita che fanno slittare la pensione ogni biennio. Quest’anno, infatti, si sarebbe dovuto allungare il requisito contributivo di 5 mesi, ma per effetto della novità contenuta nel decretone basta raggiungere i vecchi requisiti. Il blocco alla speranza di vita è posto fino al 31 dicembre 2026. Quindi dal 1° gennaio 2027, riprenderà l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi;
- la seconda novità riguarda l’introduzione di una finestra mobile di tre mesi. Quindi al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi di contributi, per le donne, occorre attendere ulteriori tre mesi.
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Pensioni, finestre mobili 2019: opzione donna
Viene prorogata per il 2019 anche l’opzione donna. Chi accede a tale meccanismo di pensionamento, vedrà ricalcolato il suo assegno pensionistico interamente con il metodo contributivo. Possono accedervi:
- le dipendenti con almeno 58 anni;
- e le autonome con almeno 59 anni;
con almeno 35 anni di contributi.
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La proroga mantiene anche il sistema delle finestre mobili, che si differenzia tra dipendenti e autonome. Pertanto, bisogna attendere:
- 12 mesi per le dipendenti;
- e 18 mesi per le autonome.
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