La responsabilità giuridicamente è un concetto che può assumere diverse connotazioni: si pensi solo alla differenza tra responsabilità penale e civile.
Il minimo comun denominatore tra i vari tipi di responsabilità però può tendenzialmente rintracciarsi nella lesione di un generico interesse altrui tutelato dall’ordinamento giuridico ancorché non giuridicizzato sotto forma di diritto soggettivo (Sez. Un. 794/2009).
Responsabilità genitoriale: non più titolari di poteri, ma responsabili
Diverso può apparire il concetto di responsabilità genitoriale come riformato dal legislatore nel 2013 il quale ha sostituito l’istituto della c.d. potestà genitoriale.
I genitori non sono più titolari di una serie di poteri nei confronti dei figli ma diventano responsabili di questi ultimi.
Detta responsabilità non deriva dalla violazione di un dovere bensì da una scelta legislativa: si suole leggere sui manuali che il legislatore del 2013 ha mutato prospettiva, allontanandosi dall’anacronistica visione dominicale della famiglia, ponendo al centro della disciplina i supremi interessi del minore.
A ben vedere però la stessa Relazione illustrativa della riforma sottolinea la scelta del legislatore di valorizzare il profilo della “assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio”.
Responsabilità genitoriale, la sentenza: il genitore è tenuto ad allevare e accudire
Un’interessante sentenza della Corte d’Appello di Trento (sez. I del 23 febbraio 2017) evidenzia che la responsabilità genitoriale “si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato” prescindendo dal legame biologico. Ciò dimostra che il legislatore vuole individuare un soggetto che abbia cura del minore facendosi carico del fatto che i genitori (biologici o adottivi) vadano responsabilizzati rispetto al rapporto con i figli.
Lo status genitoriale non è più una situazione di soli poteri ma soprattutto di doveri e tenuto conto della tendenza sociale ad occuparsi sempre meno della prole il legislatore sembra responsabilizzare i genitori prima ancora che si verifichi la violazione del dovere di cura dei figli. Come sottolineato dalla Corte d’Appello di Trento il genitore è tenuto ad allevare ed accudire il nato.
Tale prospettiva consente di recuperare coerenza rispetto al concetto di responsabilità sopra delineato in cui potrebbe collocarsi anche l’istituto della responsabilità genitoriale: la Relazione illustrativa della riforma nonché la citata giurisprudenza dimostrano appunto che anche con il termine responsabilità genitoriale si richiama al concetto di impegno.
Il presente mutamento legislativo è giustificato di un cambiamento sociale di più ampia portata di cui il legislatore prende atto: l’istituto della famiglia infatti è quello che più risente dei fenomeni sociali.
Oggigiorno i soggetti tendono a non assumersi la responsabilità neanche dei propri doveri sociali: ad esempio non si avverte la doverosità di rispondere ad un messaggio di un amico in chat, o di far sapere all’ospite se si parteciperà alla sua festa etc..
Ciò è ben sintetizzato dal sociologo Bauman il quale parla di passaggio dall’utopia del giardiniere all’utopia del cacciatore: il giardiniere si assume la responsabilità di un giardino di cui deve prendersi cura per procurarsi il cibo; il cacciatore al contrario si interessa solo a nutrirsi quando ne sente il bisogno.
Il sociologo ritiene inoltre che una delle cause di tale atteggiamento di deresponsabilizzazione sia l’eccessiva libertà che caratterizza la contemporaneità: ognuno è padrone del proprio destino e pertanto la “colpa” per le nostre scelte e conseguenti azioni può esser data solo a noi stessi se qualcosa non va come avevamo programmato; troppa libertà comporta troppa responsabilità rispetto al nostro destino non lasciando spazio per l’assunzione di ulteriori doveri e vincoli nei confronti dell’altro.
Un atteggiamento diffuso evidentemente anche nelle relazioni familiari e per tale ragione il legislatore introduce l’istituto della responsabilità genitoriale quale situazione in cui i poteri sono attribuiti ai genitori in funzione del dovere di cura dell’interesse supremo del minore.
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