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Coppia in crisi more uxorio: quali strumenti per la tutela dei figli?
Gli strumenti previsti sono due:
- mediazione familiare di natura stragiudiziale;
- ricorso in Tribunale di natura giudiziale.
La mediazione familiare mira a conciliare le parti. La conciliazione può consistere nel rappacificare la coppia cercando di superare la crisi, o nel supportare la coppia a giungere ad una separazione libera da sentimenti di rabbia, odio che possono derivare a seguito della stessa.
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La mediazione familiare viene guidata da un terapeuta o da legali specializzati nel diritto di famiglia.
Coppia di fatto in crisi: come si svolge l’incontro di mediazione?
Il mediatore riceve la coppia conducendo colloqui separati e congiunti in modo da incoraggiare il dialogo tra le parti. Infatti, una delle cause principali della crisi dei rapporti di coppia va ricercata nell’assenza di comunicazione. Attraverso i colloqui la coppia, con il sostegno del mediatore, cerca di ritrovare la serenità familiare persa. Se ciò non si verifica, compito del mediatore è quello di far capire alla coppia che porre fine ad un rapporto non significa farsi la guerra perché ciò nuoce non solo loro, ma soprattutto i figli. Occorre porre fine al rapporto con il massimo rispetto reciproco perché, pur se il rapporto di coppia viene meno, il ruolo genitoriale permane.
Nell’ambito della mediazione familiare i figli hanno un ruolo importante. Spesso vengono sentiti per capire quali sono le loro esigenze, il loro stato d’animo nell’ambito della crisi familiare. In questo caso, il compito del mediatore si complica in quanto non deve essere solo sostegno per la coppia, ma deve capire quali tutele adottare per i figli al fine di evitare che subiscano traumi da questa disgregazione familiare.
Coppia di fatto in crisi: come può concludersi la mediazione?
La mediazione può concludersi:
- con la risoluzione della crisi;
- con la fine della relazione: in questo caso il mediatore invita le parti a trovare un accordo ponendo fine alla relazione sentimentale nel modo meno traumatico possibile. Si può giungere, così:
- ad una separazione consensuale, in caso di coppia sposata;
- alla redazione di una scrittura privata di impegno in caso di coppia non sposata. In questo caso il mediatore invita le parti a trovare soluzioni congiunte e condivise riguardanti l’affidamento della prole, il mantenimento della stessa e la regolamentazione del diritto di visita genitore-figlio. Tali condizioni congiunte e condivise vengono, poi, trascritte in una scrittura privata che ha effetti obbligatori tra le parti. A tutela dei figli, tuttavia, il legale può provvedere al deposito di tale accordo in Tribunale in modo da dotarlo di efficacia esecutiva.
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Il Tribunale attiverà una procedura di disamina dell’accordo raggiunto e ciò al fine di valutare l’assenza di condizioni contra legem, contrarie all’interesse dei minori o lesive dei diritti di uno delle due parti e, in caso di correttezza dello stesso, provvederà – previo visto del Pubblico Ministero – a dotare di “ufficialità” l’accordo raggiunto in sede di mediazione. Tale procedimento è necessario in quanto la scrittura privata ha solo valore tra le parti con la conseguenza che, in caso di inadempienza, la parte diligente non potrà agire esecutivamente per ottenere l’adempimento della prestazione, mentre ciò sarà possibile nel caso di ratifica dell’accordo da parte del Tribunale.
- al fallimento totale della mediazione familiare: si ha nel caso in cui le parti – coniugate o non – non riescono a trovare un accordo. In tal caso le parti dovranno necessariamente passare alla fase giudiziale.
E’ obbligatoria la procedura di mediazione familiare?
No. Infatti, il legale quando si rende conto che il caso sottoposto alla sua attenzione riguarda una crisi insanabile, causata da motivi gravi procede direttamente ad attivarsi in sede giudiziale.
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