Frode fiscale, non solo il commercialista: colpevole anche l’imprenditore

Redazione 10/09/18
Brutte notizie per gli imprenditori alle prese con commercialisti poco affidabili e con reati di frode fiscale. E, naturalmente, buone notizie per i commercialisti. Proprio ieri, 6 settembre la Corte di cassazione ha fatto calare il velo di colpevolezza sull’imprenditore coinvolto in reati di frode fiscale, affermando che l’imprenditore è responsabile della frode fiscale posta in essere dal suo commercialista anche quando tutta la contabilità dell’azienda sia detenuta presso lo studio del consulente.

Questo è il succo della sentenza n. 40100 del 6 settembre 2018. L’imprenditore è colpevole a meno che non riesca d dimostrare, dimostrando con prove certe e difficili, la propria completa estraneità ai fatti considerati illeciti.

Oltre a questo, sempre lui risponde del reato di bancarotta qualora il mancato versamento delle imposte abbia portato al dissesto della società.

Frode fiscale: la sentenza della Cassazione

Affermando questi principi, la quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imprenditore 44enne di Milano che, in balia di una crisi di liquidità, non era riuscito a pagare un rilevante debito Iva, culminato poi nel fallimento.

L’imputato, amministratore di una società dichiarata fallita, è stato chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di cagionato fallimento tramite operazioni dolose, ai sensi degli articoli 216  e 223, commi 1 e 2, L.F., nonché del reato d’indebita compensazione, ex art. 10-quater D.Lgs. n. 74/00.

L’uomo aveva tentato di difendersi sostenendo che il suo più grande cliente non aveva saldato il suo debito e poi che tutte le fatture risiedevano presso il suo commercialista, l’unico secondo lui ritenuto colpevole e responsabile della frode. Tesi che non è stata accolta di buon grado dagli ermellini, che hanno confermato la condanna definitiva.  

Le contestazioni fatte all’imprenditore imputato sono:

  • di aver sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili della società alla scopo di procurarsi ingiusto profitto e di danneggiare i creditori;
  • di aver cagionato il fallimento della società con operazioni dolose, in particolare omettendo sistematicamente il pagamento delle obbligazioni tributarie e di quelle contributive con la maturazione di un debito di quasi 2 milioni di euro;
  • di non aver versato l’IVA, utilizzando in compensazioni crediti non spettanti.

Non sono servite le giustificazioni di crisi liquidità e di affidamento dei libri contabili al commercialista. È comunque stato ritenuto colpevole.

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Frode fiscale: imprenditore non esente dalla responsabilità

Secondo i giudici supremi l’imputato era amministratore e socio al 95% della società e perciò deve rispondere delle mala tenuta della contabilità: non essendo certamente sufficiente a esimerlo da responsabilità l’esistenza di consulenti esterni, in difetto di qualsiasi prova di un loro comportamento abusivo, estraneo ai dettami e alle richieste dell’amministratore”.

Hanno ribadito poi che, “se è vero che anche il consulente fiscale può essere responsabile, a titolo di concorso, per la violazione tributaria commessa dal cliente, quando, in modo seriale, ossia abituale e ripetitivo, attraverso l’elaborazione e commercializzazione di modelli di evasione, sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente, certamente non può esimersi da responsabilità l’imprenditore che abbia posto in essere la frode, specie in totale difetto di allegazione e dimostrazione della propria pretesa estraneità al progetto criminoso ascritto al commercialista”.

 

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