Che cosa è il d.lgs. 81/2008?

Redazione 27/04/18
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Quando si parla di tutela dei lavoratori e di sicurezza sul luogo di lavoro, il d.lgs. 81/2008, ovvero il “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro” non può che rappresentare la base disciplinare di maggiore interesse e rilevanza. Ma di cosa parla il d.lgs. 81/2008? Quali sono i principali aspetti sui quali ci si può soffermare? E a chi si rivolge?

Per rispondere a queste domande iniziamo con il ricordare che il d.lgs. 81/2008 è un provvedimento normativo che è stato emanato al fine di riordinare e di coordinare, all’interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

Tra i tanti risvolti di particolare rilevanza di questo provvedimento, rammentiamo innanzitutto come il decreto stabilisca il modo in cui debbano essere obbligatoriamente effettuate una serie di azioni preventive, come la valutazione dei rischi in azienda e, conseguentemente, debbano essere adottati una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

A titolo di esempio non esaustivo, rientrano in questo contesto: l’adeguamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, il controllo di natura sanitaria, i corsi di formazione e tutti gli altri aspetti obbligatori, la cui carenza o mancanza potrebbero esporre l’azienda a significative sanzioni.

Per quanto invece riguarda i destinatari, si noti come l’importanza del d.lgs. 81/2008 sia confermato dal fatto che tale provvedimento è applicato a tutte le aziende, private e pubbliche, di qualsiasi settore di attività, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti che possono essere equiparati ad essi.

Sulla base di quanto sopra anticipato, il datore di lavoro dovrà procedere ad effettuare una valutazione dei rischi presenti in azienda, adottare le misure di prevenzione e di protezione che possano eliminare o contenere i rischi, ma anche di assicurarsi che ogni lavoro sia adeguatamente formato e informato.

Si tenga in considerazione che, stando a quanto suggerisce la normativa, per lavoratore si deve intendere qualsiasi persona, indipendentemente dalla tipologia di contratto, che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, anche senza retribuzione, e anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ma fatta eccezione per gli addetti ai servizi domestici e familiari. Una definizione molto ampia, che fa ricadere pertanto in tale concetto anche i volontari e gli apprendisti / studenti.

Per quanto invece concerne l’informativa, lo scopo principale della condivisione di informazioni ai lavoratori dovrà esser quello di: migliorare le loro conoscenze in materia, modificare alcuni comportamenti errati, consolidare quelli corretti indirizzati alla prevenzione e alla tutela della sicurezza.

Come ci ricorda il sito internet  EuroHatria Blog, inoltre, è assodato che la formazione dovrà essere rivolta in maniera specifica ai destinatari per il contesto operativo in cui operano, e che il datore di lavoro dovrà avere il compito di verificare se la formazione è stata efficace.

Particolare importanza è attribuita anche al ruolo del responsabile di servizio prevenzione e protezione (RSPP), da individuarsi tra le figure interne all’azienda, o in un consulente esterno.

Redazione

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