Tale l’oggetto della Circolare 3 febbraio 1998-Prot.68095/1 diretta a tutte le strutture ministeriali nonché agli Organi paralleli al Ministero medesimo.
Due sono i punti salienti trattati, ovvero l’art. 22 del primo C.C.N.L. concernente le posizioni dirigenziali e l’art.12 c.3 del D.L.28.3.1997 n.79 convertito nella Legge n.140 del 28.5.1997 che fissava i criteri per il conferimento di eventuali reggenze di uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare con apposito decreto del Ministro delle Finanze al Personale dei ruoli ad esaurimento ed a quello appartenente alla 8° e 9°qualifica funzionale.
Vi provvidero i DD.MM. 1910/VI e 1911/VI del 23.12.1997. La ratio dei provvedimenti in questione mirava ad assicurare che le nomine avvenissero in assoluta trasparenza e soprattutto che a beneficiarne fossero soggetti in possesso di titoli di merito.
Era questo l’iter procedimentale alle soglie dell’anno 2000 e quindi il tempo trascorso è un passato prossimo rispetto all’attualità, ma purtroppo i criteri puntuali e rigorosi come sopra delineati non hanno trovato applicazione tant’è che ne è conseguito un ampio contenzioso dinanzi alla giustizia amministrativa e da ultimo risolto dalla Corte Costituzionale.
Ma anche la parola definitiva dei giudici costituzionali non è valsa a rimuovere comportamenti non lineari quando non addirittura in aperto contrasto col quadro normativo che regola la materia riguardante la dirigenza. Ciò non vuol dire che la linea di condotta tracciata nell’anno 1998 non potesse essere cambiata.
E’ pacifico però che non dovesse essere stravolta,anche per non interrompere la continuità di una saggia azione amministrativa da cui non può prescindere il Ministero delle Finanze.
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