In che modo i coniugi possono far cessare gli effetti della separazione?
Possono farlo:
- tacitamente, cioè con un comportamento incompatibile con lo stato di separati;
- oppure espressamente, con una dichiarazione scritta da far annotare nei registri di Stato Civile, oppure da verbalizzare in udienza nel caso in cui il procedimento sia ancora pendente.
In entrambi i casi è necessario venga ristabilita la comunione materiale e morale che è il fondamento del vincolo matrimoniale.
Con la riconciliazione la separazione viene meno ed il rapporto coniugale riprende come se non ci fosse stata mai una interruzione.
La procedura per la riconciliazione è molto semplice e non occorre l’intervento del Giudice.
Vediamo l’iter che i coniugi devono seguire per riconciliarsi.
I coniugi, muniti dei propri documenti di identità e con in mano la sentenza – in caso di separazione giudiziale – o con l’omologa – in caso di separazione consensuale – devono recarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è stato celebrato o trascritto il matrimonio e depositare la domanda di riconciliazione.
Se dopo la riconciliazione uno dei coniugi si pente e vorrà di nuovo separarsi, che fare? Occorrerà presentare ex novo ricorso di separazione, in quanto la precedente separazione ha perso efficacia a seguito di riconciliazione.
Sull’argomento segnaliamo la novità editoriale
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento