La Corte di Cassazione è intervenuta annullando la la decisione della Ctr campana che aveva ritenuto legittimo l’avviso inviato da Equitalia per conto del Comune di Napoli per il pagamento della Tarsu relativa al 2008 ad una società alberghiera.
Secondo i giudici della suprema Corte la riduzione della tassa (non oltre il 40%) “spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta; così da far venire meno le condizioni di ordinaria e agevole fruizione del servizio da parte dell’utente”.
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La tariffa ridotta, secondo i giudici, non va considerata con un risarcimento del danno causato dalla mancata raccolta, e nemmeno come sanzione per il Comune inadempiente, ma “al diverso fine di ripristinare, in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità della disciplina regolamentare, un tendenziale equilibrio impositivo, entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore, tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato”.
L’esonero dal pagamento della tassa o una sua riduzione vanno esclusi in caso di impedimenti o disfunzioni temporanee del servizio, mentre per legge, si ricorda nella sentenza, “in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea, ma apprezzabilmente protratta nel tempo, la legge attribuisce all’utente, in presenza di una accertata emergenza sanitaria, la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata”, fermo restando il diritto alla riduzione.
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