La Corte d’Appello, confermava la pronuncia di primo grado, ed escludeva la necessità di apposita autorizzazione assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore.
Peraltro, escludeva l’irregolarità della convocazione stessa, in quanto l’amministratore aveva dato prova di aver trasmesso con raccomandata alla società la documentazione contabile.
Di contro, la società attrice deduceva a sua difesa violazione di legge per l’invalida costituzione del Condominio a mezzo del proprio amministratore e omessa esibizione della documentazione contabile da parte dell’ amministratore.
A giudizio della Suprema Corte il ricorso era privo di fondamento poiché l‘amministratore poteva resistere all’impugnazione della delibera assembleare senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso, agli effetti dell’articolo 1130, n. 1, c.c. (Cass. Sez. 2, 25 maggio 2016, n. 10865; Cass. Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 1451).
Quanto al fatto della omessa disposizione della documentazione contabile da parte dell’ amministratore di Condominio anche questa presunta violazione era da considerarsi infondata in quanto l’ amministratore aveva dato prova di aver trasmesso i medesimi con raccomandata spedita nel 2006 e ricevuta dalla società.
Nel caso di specie, l’ amministratore di Condominio aveva assolto pienamente i suoi obblighi e cioè era quello di permettere ai condomini che ne avessero fatto richiesta di prendere visione ed estrarre copie a loro spese, della documentazione gravando sui stessi l’onere di dimostrare che l’amministratore lo avesse vietato od omesso (Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1544).
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