Le società cooperative di lavoro rappresentano il genus composto dalle species delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, sociali (sia di tipo a) che di tipo b)), agricole di lavoro, di professionisti e tutte quelle in cui lo “scambio mutualistico” viene realizzato attraverso la resa di una prestazione lavorativa in perseguimento dell’oggetto sociale quale statutariamente previsto.
In base al dettato normativo in materia (legge n. 142/2001) i soci hanno l’obbligo a realizzare lo scopo mutualistico tramite lavoro subordinato, autonomo, o altra forma compatibile con lo status di socio. Per l’effetto, tra socio lavoratore e cooperativa debbono essere instaurati due rapporti: uno societario e, l’atro, ulteriore, di lavoro.
Come previsto dal codice civile – artt. 2532 e ss. – la cessazione del rapporto mutualistico del socio può avvenire per morte, recesso (legale o convenzionale) o esclusione.
Una novità di rilievo della riforma della disciplina del socio lavoratore, quale operata dalla legge n. 142/2001 e dalla riforma del diritto societario (confermata dalla Circolare Min. Lavoro n. 10/2004), è la previsione della risoluzione automatica del rapporto mutualistico a seguito dello scioglimento del rapporto associativo, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (art. 2533 c. 4 cod. civ.).
Difatti, più precisamente, l’art. 1 della citata legge n. 142/2001, quale modificato dall’art. 9 della legge n. 30/2003, prevede che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali”.
Si osserva come prima della modifica il testo della norma era differente e prevedeva “un ulteriore e distinto rapporto di lavoro”, lasciando, quindi, intendere la sussistenza di due distinti, paralleli ed autonomi rapporti soggetti alle discipline a loro afferenti. Sempre ad opera dell’emendamento di cui alla legge n. 30/2003, in particolare il secondo comma dell’art. 5 della legge 142/2001 viene previsto che “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2526 e 2527 (a seguito della riforma: artt. 2532 e 2533 cod. civ.) del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”.
Per effetto della riforma operata dall’art. 9, l. n. 30/2003, il duplice rapporto in argomento viene inquadrato come una fattispecie in cui le ragioni di un rapporto si riverberano su quelle dell’altro, e viceversa, “essendo i due rapporti collegati da un inscindibile nesso genetico e funzionale; in base al quale, in linea di principio, non vi può essere l’uno senza l’altro, perché i due rapporti sono destinati a reggersi o a cadere insieme (simul stabunt simul cadent)” (Cass. ordinanza 24 maggio 2017, n. 13030).
Dalle disposizioni normative, difatti, si evince il principio della automatica estinzione del rapporto di lavoro a seguito della cessazione del rapporto sociale, come già sancito dall’ultimo comma dell’art. 2533 codice civile. Ma vi è di più: per effetto della legge 30 si è modificata proprio la disposizione che prevedeva la competenza del giudice del lavoro in caso di controversie sul rapporto mutualistico, rivolgendola in favore del giudice ordinario in virtù della prevalenza del rapporto societario su quello ulteriore di lavoro (o mutualistico).
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in argomento, difatti, richiama proprio alcune criticità della norma e rimette alle Sezioni Unite la questione relativa alla contestuale risoluzione del rapporto societario con quello di lavoro.
In particolare,
- a) in ordine alla automatica risoluzione del rapporto – ulteriore – di lavoro al momento della risoluzione del rapporto societario;
- b) In ordine all’applicazione dell’art. 18, legge n. 300/70 ogni qualvolta venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo;
- c) quale disciplina applicare – se di diritto comune o la disciplina speciale sui licenziamenti – in presenza di delibera di esclusione (preceduta o accompagnata da licenziamento) dichiarata illegittima.
Ulteriore questione la Cassazione la rimette quanto alla possibilità che il giudice investito a conoscere del giudizio di impugnazione del licenziamento, ove avvenga contestualmente all’esclusione del socio dalla cooperativa, possa, nell’ambito dei suoi poteri officiosi, pronunciarsi anche sull’esclusione del socio senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Attenderemo le Sezioni Unite su questi punti controversi, anche tra i giudici di merito.
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