In arrivo 200mila lettere dalle Entrate. Nel Cassetto Fiscale cosa e come fare

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni utili per i destinatari delle comunicazioni di compliance relative ai redditi 2013.

Redazione 05/07/17
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In questi giorni stanno per essere recapitate circa 100mila lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni sono la seconda tranche della spedizione di altre 100 mila avvenuta qualche settimana fa.
È la stessa Agenzia a comunicarlo specificando che si tratta di alert preventivi che segnalano che “dagli incroci dei dati presenti nelle proprie banche dati, risultano non dichiarati, in tutto o in parte, redditi percepiti nel 2013“.

Le lettere recapitate nelle cassette postali o alla casella Pec riguardano i redditi 2013 relativi a:

  • fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili a tassazione ordinaria o soggetti al regime opzionale della cedolare secca;
  • lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici al coniuge o ex coniuge
  • prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti oppure derivanti dalla partecipazione in Srl “trasparenti”;
  • capitale, da partecipazione qualificata in società di capitali;
  • lavoro autonomo abituale e professionale;
  • alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale;
  • impresa, con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.

I dati utili contenuti nelle lettere di compliance

Nelle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate sono contenuti questi dati:

  • l’identificativo della comunicazione;
  • i dati presenti in Anagrafe tributaria riguardanti i contratti di locazione registrati, i redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
  • gli estremi del modello di dichiarazione presentato, in cui non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti ovvero l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
  • il reddito e/o la rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

Cosa devono fare i contribuenti che ricevono la lettera di compliance?

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nel provvedimento del 12 maggio scorso sono contenute le modalità di comunicazione che i contribuenti devono utilizzare per sanare o spiegare, eventualmente, gli errori o le omissioni riscontrate. Ma in pratica cosa devono o possono fare?

Una volta ricevuta la lettera possono chiedere ulteriori informazioni direttamente agli uffici della Agenzia delle Entrate o ai Centri di assistenza multicanale.

Cosa e come fare: la risposta è nel Cassetto fiscale

L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che i contribuenti abilitati possono trovare nel loro Cassetto fiscale un dettagliato prospetto informativo con i dati riguardanti le anomalie segnalate.  Nella maggior parte dei casi, è disponibile un foglio “Avvertenze”, con due link:

  • il primo consente di scaricare il file relativo alla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013;
  • il secondo permette di accedere al software di compilazione UnicoOnLine, per predisporre e inviare la dichiarazione integrativa, e stampare il modello F24 per il pagamento degli importi dovuti.

Da quest’anno, inoltre, l’Agenzia ha reso disponibile anche un prospetto precompilato relativo al quadro da rettificare o completare, contenente i dati utili da inserire nella dichiarazione integrativa.

Il ravvedimento operoso per sanare la propria posizione

Se i destinatari riscontrano l’effettività degli errori possono avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione.  Questo istituto, ricorda l’Agenzia, è stato  profondamente modificato dalla legge di Stabilità 2015, “prevedendo, tra l’altro, la possibilità, in assenza di cause ostative, di sanare la propria posizione senza limiti temporali, ossia fino al termine per l’accertamento, con il beneficio della riduzione delle sanzioni in misura graduata a seconda dell’intervallo intercorso tra la data della violazione e l’intervento correttivo”.

 

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