Premesso che l’assegno di divorzio nasce quale diritto indisponibile vantato dall’ex coniuge economicamente più debole affinché lo stesso mantenesse il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio oggetto tra l’altro di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali che riconoscevano da una parte una natura assistenziale volto a ristabilire l’equilibrio economico goduto in costanza di matrimonio, dall’altro natura risarcitoria fondando il proprio convincimento sulla responsabilità di uno dei coniugi della rottura del nucleo familiare.
In ultimo anche la Cassazione si era espressa con la sentenza n. 11504/2017 negando l’attribuzione di detto assegno al raggiungimento dell’indipendenza economica.
Tanto premesso, recentemente il Tribunale richiamando l’ultima pronuncia ebbe modo di precisare che il presupposto per riconoscere l’assegno di divorzio non è costituito dal pregresso tenore di vita bensì l’indipendenza o autosufficienza economica raggiunta del richiedente, che può essere desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
In particolare, il giudice di prima istanza ebbe modo di precisare che: “L’indipendenza economica deve intendersi la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”.
Segue: “Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili). Ulteriore parametro, per adattare “in concreto” il concetto di indipendenza, può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita”.
Alla luce delle considerazioni non era dovuto l’assegno di divorzio.
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