Facciamo allora il punto e vediamo nel dettaglio chi può ancora utilizzare i buoni e in che modo.
L’abolizione dei voucher dal 2018
I voucher lavoro sono dunque stati aboliti del tutto, dopo tante discussioni e numerose proposte di semplice limitazione al loro utilizzo, dal Decreto Legge del 17 marzo. Un taglio netto del Governo su una misura che stava diventando troppo impopolare presso i lavoratori, deciso anche per evitare un referendum abrogativo troppo rischioso per l’esecutivo.
Qual era, nella sostanza, il problema? I voucher lavoro erano nati per regolarizzare le prestazioni occasionali e accessorie fino a quel momento nascoste all’Inps e al Fisco, dunque per un fine positivo. I buoni erano però stati ampliati oltremisura dal Jobs Act, e utilizzati sempre più frequentemente dai committenti per mascherare veri e propri rapporti di lavoro dipendente. Questo ovviamente lasciava i lavoratori in condizioni del tutto svantaggiate. Adesso i buoni non saranno più utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2018.
Voucher già comprati: come vanno utilizzati?
Ma i voucher che sono già stati comprati dai committenti prima del 17 marzo 2017, e che quindi potranno essere utilizzati fino a dicembre, quali regole dovranno seguire?
Un po’ di confusione si era creata nei giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto, dato che lo stesso non aveva esplicitamente prorogato fino a dicembre le nuove norme introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act dello scorso ottobre. Sembrava, in sostanza, che dal 17 marzo si potessero utilizzare i buoni senza obbligo per i committenti di comunicare preventivamente i dati della prestazione e senza rischiare sanzioni. Una nota del Ministero del Lavoro e poi il messaggio dell’Inps del 14 aprile hanno però chiarito la situazione.
L’obbligo di tracciabilità dei voucher
Come chiarito da Ministero del Lavoro e Inps, dunque, gli obblighi di tracciabilità dei voucher decisi dal decreto correttivo del Jobs Act dello scorso ottobre sono ancora validi fino a dicembre.
Il committente deve quindi comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione. In particolare:
- i committenti che non appartengono al settore dell’agricoltura devono comunicare all’ispettorato del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, insieme alla data e al luogo della prestazione e alle sue ore di inizio e di fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dell’operazione;
- i committenti imprenditori agricoli, invece, sono tenuti a comunicare, con le stesse modalità, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione svolta “con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni“.
I voucher per il bonus babysitter
Sono ancora validi, infine, i voucher attraverso i quali l’Inps corrisponde ai cittadini beneficiari il bonus babysitter per il 2017. Anzi, con tutta probabilità questi buoni potranno essere richiesti fino alla fine del 2018, e quindi fino alla fine del bonus stesso.
Ricordiamo che il bonus babysitter è una misura assistenziale prevista dalla Legge di Bilancio che viene erogata dall’Inps alle neomamme per permettere loro di pagare le babysitter e la retta dell’asilo nido. Il bonus è riservato alle madri che rinunciano al congedo parentale e dunque tornano a lavoro subito dopo il periodo di maternità. La somma, generalmente del valore di 600 euro mensili, viene rilasciata – appunto –tramite voucher.
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