Il fatto
L’obbligato solidale propone ricorso in Cassazione, a seguito della sentenza del Tribunale che confermava il verdetto del Giudice di Pace, il quale aveva respinto l’opposizione del ricorrente, contro l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura per eccesso di velocità, contestato per effetto dell’art. 142 del Codice della Strada, rilevato da un’apparecchiatura di controllo della velocità a distanza.
Lo stesso ricorrente censurava l’insufficiente e illogica motivazione, sotto il profilo di legge, la statuizione con cui il Tribunale locale ha disatteso l’istanza di disapplicazione del decreto prefettizio emesso ai sensi del comma 2, art. 4 d.l. n. 121/2002, convertito nella Legge n. 168/2002, il quale aveva incluso un tratto stradale nella categoria delle strade per le quali, come dettato dalla Legge 168, non essendo possibile il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza, si potevano essere istallati i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni per alcune norme contenute nel titolo V del d.lgs. 285/92.
la prima motivazione trova fondamento dal Decreto Legge n. 121 del 2002, “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, successivamente convertito nella Legge 1 agosto 2002, n. 168.
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Installazione fissa
Dal citato dispositivo di legge, all’art. 4 si afferma che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.
Strada di scorrimento
I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, (C – Strade extraurbane secondarie;
D – Strade urbane di scorrimento;) del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime, nel caso di specie si fa esplicito riferimento alla lettera D, come si può leggere nell’ordinanza della Corte: “al riguardo il tribunale ha affermato che i decreti prefettizi emanati ai sensi del Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4 non sarebbero sindacabili nel merito da parte dell’autorità giudiziaria e, per altro verso, che la strada ove era stato accertato l’illecito era stata dichiarata “strada urbana di scorrimento” con delibera della giunta comunale . . ”, il codice della strada così la descrive: “D – STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
La Cassazione, con sentenza n. 7872/11, già tornava a “bocciare” i prefetti per l’emissione dei decreti per l’installazione dei dispostivi di controllo delle velocità a distanza, senza la presenza degli operatori di polizia su strade di centro abitato. Proprio quella sentenza aveva tenuto banco nelle grandi città, per quanto attiene alle c.d. “strade di scorrimento”.
In sostanza, la sentenza ribadiva il principio secondo cui la discrezionalità del prefetto nel determinare i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare postazioni fisse per la rilevazione delle velocità.
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Ordinanza 6 marzo 2017, n. 5532
Gli ermellini hanno constatato che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali era possibile installare le apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza l’obbligo di fermo immediato del conducente, come previsto dal Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’articolo 2 C.d.S., commi 2 e 3, e non altre, come il caso di specie, pertanto quel provvedimento prefettizio è illegittimo. Nell’ordinanza ai giudici così si sono espressi: “ . . e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lettera D), del citato articolo 2 C.d.S.; alla stregua di tale principio di diritto il tribunale di Torino ha dunque errato nel ritenere di non poter sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio Decreto Legge n. 121 del 2002, ex articolo 4, dovendo anzi, al contrario, procedere a tale sindacato e, a tal fine, verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui all’articolo 2 C.d.S., lettera D)”.
In definitiva il ricorso va accolto in relazione alle motivazioni citate, rigettando, in relazione agli altri. La sentenza gravata va cassata con rinvio in relazione ai motivi accolti.
Perciò il provvedimento prefettizio che autorizza l’installazione di sistemi di controllo della velocità in remoto dei veicoli in transito, su strada non rientrante nelle caratteristiche di cui al Codice della Strada, è evidentemente viziato.
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