Il possesso
Una cosa è godere e disporre di un bene, altra è godere effettivamente del bene. Se di solito chi ha diritto di godere e disporre di una cosa è anche colui che effettivamente lo fa concretamente, può tuttavia accadere che le due facoltà siano distinte tra loro. In tale secondo caso siamo in presenza non di un diritto di proprietà ma del possesso. Il possesso, ai sensi dell’art. 1140 c.c., non è un diritto ma una situazione di fatto che produce determinati effetti giuridici.
Il possesso può essere “di buona fede”, quando colui che possiede ignora senza sua colpa di ledere un diritto altrui; oppure “di mala fede” se si possiede con la consapevolezza di violare o senza essersi previamente accertata l’esistenza di un diritto altrui sulla cosa.
Il “possesso vale titolo”
L’art. 1153 c.c. sancisce il principio del “possesso vale titolo”, per il quale il possesso dell’acquirente, unito alla sua buona fede, gli consente l’acquisto della proprietà della cose mobili. È necessaria anche l’esistenza di un titolo idoneo, che può essere il più vario (contratto, provvedimento amministrativo, ecc.).
L’usucapione
L’usucapione è quel mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso protratto per un certo periodo di tempo, si produce l’acquisto della proprietà.
Il nostro codice disciplina varie tipologie di usucapione. La prima è quella ordinaria, nella quale a sua volta il tempo necessario per acquistare la proprietà si distingue in base all’oggetto di cui si vuole divenire proprietari (20 anni per beni immobili e universalità di mobili; 10 anni per beni mobili registrati).
Vi è poi l’usucapione “abbreviata”, nella quale, oltre al possesso e al decorso del tempo, per acquistare la proprietà occorrono anche la buona fede; un titolo valido e astrattamente idoneo a trasferire il diritto; la trascrizione di quest’ultimo.
Le azioni a tutela della proprietà
Il proprietario, contro colui che contesta il suo diritto o ne turba il godimento, ha a sua disposizione una serie di tutele da esercitare in sede giudiziale.
La prima è l’azione di rivendicazione, con cui il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possieda o la detenga. Se il possessore, dopo la presentazione della domanda, non è in possesso del bene, dovrà recuperarlo e consegnarla al proprietario a proprie spese, oppure corrispondergliene il valore e risarcirgli il danno.
Con l’azione negatoria il proprietario può ottenere dal giudice una dichiarazione di inesistenza di diritti affermati da altri sul bene quando abbia motivo di temerne pregiudizio, nonché ottenere la cessazione di eventuali turbative o molestie sul bene.
Infine, se vi fossero questioni circa il regolamento dei confini, vi sono due azioni da poter esercitare. Qualora il confine tra due fondi risulti incerto, ciascun proprietario può chiedere al giudice di stabilire quale sia l’esatto confine. Se invece i confini fra due fondi sono certi, ma mancano o sono divenuti irriconoscibili i segni materiali che li rendono visibilmente percepibili, ciascuno dei proprietari potrà chiedere al giudice che vengano apposti o ristabiliti a spese comuni.
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