La Riforma del Processo Penale era in sospeso da tempo in Parlamento, e ha trovato sbocco in un iter più rapido, influenzato dalla fiducia richiesta dal Governo. È bene riepilogare, dunque, quali sono le principali novità apportate dal disegno di legge di riforma del codice penale e del codice di procedura penale.
Riforma Processo Penale: le principali novità
Prescrizione– La prescrizione dei reati di corruzione propria e impropria e di corruzione in atti giudiziari è aumentata della metà. Sospesa, poi, per due anni dopo la sentenza di condanna in primo grado e per un anno dopo la condanna in appello. La sospensione tuttavia non avrà efficacia in caso di assoluzione e ha comunque effetto limitatamente agli imputati contro cui si procede. Infine, la prescrizione rimarrà sospesa anche nel caso di rogatorie all’estero, per 6 mesi, di perizie complesse chieste dall’imputato, per 3 mesi e istanze di ricusazione. Ciò ai fini di repressione delle condotte dilatorie da parte degli avvocati difensori.
Minori – Per i reati gravi contro i minori (tra i quali violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia) la prescrizione decorrerà dal compimento del diciottesimo anno, al fine di tutelare lo status dei soggetti in questione, che non sempre denunciano con tempestività il fatto di essere stati vittime di reati.
Diritto di cronaca e riservatezza
Intercettazioni. I reati per cui sono disponibili le intercettazioni di comunicazioni rimangono i medesimi, con l’unica differenza che si è scelto di implementare la procedibilità delle stesse rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione. Il focus è sulla responsabilità delle Autorità giudiziarie nella divulgazione impropria di contenuti ottenuti mediante intercettazioni di comunicazioni. Discussa anche la responsabilità dei giornalisti “divulgatori”, per i quali non verrà istituito un reato ad hoc, ma continuerà a persistere un margine di punibilità in caso di uso improprio della libertà ex art. 21 Cost. e del diritto di cronaca.
Registrazioni fraudolente. A tal proposito, si è proposto l’inserimento di un delitto punito con reclusione fino a 4 anni, per la diffusione di captazioni fraudolente di conversazioni tra privati diffuse al solo fine di recare a qualcuno danno alla reputazione e all’immagine. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni costituiscono prova di un processo o sono utilizzate per l’esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca.
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Estinzione del reato. Il reato si estingue se l’imputato si prodiga per riparare spontaneamente e interamente il danno, tramite restituzione o risarcimento del danno, nonché eliminazione delle conseguenze del reato. Ciò è possibile però solo per i reati procedibili a querela.
Ampliamento diritti parte offesa. A 6 mesi dalla denuncia la persona offesa ha diritto di conoscere lo stato del procedimento, attribuendole così un potere di controllo e stimolo all’attività del pm. Alla persona offesa inoltre si dà anche più tempo per opporsi alla richiesta d’archiviazione, che nel caso di furto in abitazione dovrà in ogni caso esserle comunicata.
Aumento delle pene
Furti e rapine. Aumenta la pena minima per furto in abitazione da 3 a 6 anni, per furto aggravato da 2 a 6 anni e rapina semplice da 4 a 10 anni e aggravata. Sulla scia dell’allarme sociale scaturito dai casi di cronaca in merito alla legittima difesa in caso di furto in abitazione, si rafforza anche il diritto della persona offesa che, nel caso di richiesta di archiviazione, deve essere avvertita, avendo in concessione un tempo maggiore per l’opposizione.
Voto scambio politico-mafioso. Pene in aumento anche per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passeranno a 6-12.
Procedura Penale più veloce
- Celerità del Processo. Entro tre mesi il pm deve chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione, prorogabili di altri 3 dal procuratore generale presso la corte d’appello se si tratta di casi complessi, dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusa indagine. Per i delitti in cui è previsto un regime derogatorio, quali quelli di mafia e terrorismo, il termine sale automaticamente a 12 mesi. In caso di inerzia del pm c’è l’avocazione d’ufficio del fascicolo disposta dal procuratore generale. Sono coinvolte solo le notizie di reato iscritte dopo l’entrata in vigore della legge.
- Poteri di Gup e Gip. Nell’udienza preliminare è soppresso il potere del giudice di esercitare la supplenza dei poteri-doveri di indagine del pm. Rimane invece salva la facoltà del giudice di disporre l’acquisizione di prove decisive ai fini del proscioglimento dell’imputato. Se dopo le ulteriori indagini ordinate dal gip, a seguito di una prima richiesta di archiviazione, il pm richiede nuovamente l’archiviazione e non vi è opposizione della persona offesa, il gip non può ordinare imputazione coatta.
- Appello. Si rendono più rigorosi e specifici a pena di inammissibilità i motivi di appello, così come sono scanditi con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da rendere più agevole e al tempo stesso semplificare le impugnazioni.
- Ricorsi in Cassazione. Aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, si introduce una disciplina semplificata per l’inammissibilità per vizi formali nei casi in cui non sia già stata dichiarata dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Inoltre, in caso di ‘doppia conforme’ di assoluzione il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. Si allargano inoltre le ipotesi di annullamento senza rinvio.
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Riti Speciali
Decreto penale di condanna. Il giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, deve tener conto anche della condizione economica dell’imputato e si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione.
Abbreviato. Dal momento in cui un rito abbreviato sia chiesto e concesso dal giudice non saranno più proponibili questioni di competenza territoriale, e tutte le nullità, se non assolute, sono sanate. E’ stato introdotto uno sconto di pena maggiorato (della metà) per le contravvenzioni.
Processi a distanza. Viene ampliato il ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia e terrorismo precisando che la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in caso di udienze civili) e per i ‘pentiti’ sotto protezione. L’eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice con decreto motivato ma non vale mai per i detenuti sottoposti al 41 bis.
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