I giorni di permesso da lavoro per assistere il parente disabile previsti dalla Legge 104 sono validi anche per le unioni civili e le convivenze di fatto. Lo conferma una volta per tutte la circolare Inps 38/2017, pubblicata sul sito dell’Istituto lunedì 27 febbraio.
La Legge Cirinnà, dopo la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale del 23 settembre 2016 che ha stabilito che anche i partner non sposati possono usufruire dei permessi dal lavoro, trova quindi finalmente applicazione anche in materia di assistenza al partner disabile.
Vediamo allora nel dettaglio quali sono le novità per le unioni civili e le convivenze di fatto.
Che cosa sono i permessi da Legge 104?
Innanzitutto ricordiamo che, secondo la Legge 104/1992, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità con grado di parentela fino al secondo grado “ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa”.
Non solo: il beneficio può essere esteso anche ai parenti di terzo grado qualora i genitori o il coniuge o convivente della persona con disabilità abbiano compiuto i 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.
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I giorni di permesso per le unioni civili e le coppie di fatto
La circolare n. 38/2017 dell’Inps ha quindi confermato che i tre giorni di permesso mensile sono concessi anche ai partner delle unioni civili e ai conviventi di fatto della persona disabile bisognosa di assistenza.
Per quanto riguarda le unioni civili, si tratta di una diretta conseguenza della Legge Cirinnà: tutti i diritti delle coppie sposate sono stati trasferiti alle unioni tra cittadini omosessuali. Tutte le leggi nelle quali compaiono le parole “coniuge” o “coniugi” si applicano a ognuna delle parti dell’unione civile.
Per quanto concerne invece le coppie di fatto, sia omosessuali sia eterosessuali, è stata la citata sentenza della Corte Costituzionale a estendere i giorni di permesso da Legge 104 ai conviventi, ritenendo “irragionevole” non includere le coppie di fatto nell’elencazione dei soggetti legittimati in ragione di un semplice dato normativo.
Leggi la circolare Inps che estende i permessi Legge 104 alle unioni civili.
Unioni civili: è possibile solo l’assistenza al partner
Bisogna però fare attenzione. Nonostante l’unione civile sia nella sostanza equiparata al matrimonio per la gran parte dei diritti e dei doveri garantiti per legge, essa non determina un rapporto di affinità con i parenti del partner.
Questo ha un’importante conseguenza sui permessi dal Legge 104: il cittadino unito civilmente può infatti usufruire dei permessi per assistere il partner, ma non per prestare assistenza a un parente di quest’ultimo.
Il congedo straordinario per le unioni civili
Il congedo straordinario, che prevede invece un permesso fino a 2 anni per assistere il parente con disabilità grave, può essere invece concesso alle sole unioni civili. Come confermato dalla circolare Inps, le coppie di fatto sono dunque escluse.
Il congedo, che non è retribuito ma assicura il diritto a conservare il posto di lavoro, può essere utilizzato dal partner dell’unione civile ma non dai suoi parenti. Il partner unito civilmente, in conformità con quanto previsto dalla Legge Cirinnà, è primo nell’ordine di priorità nell’utilizzo del congedo e quindi assimilato al coniuge convivente della persona disabile.
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