Dichiarazione IVA 2017 non Trasmessa: le Sanzioni per Ritardo e Omissione

Redazione 01/03/17
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Dichiarazione Iva 2017 Scaduta, in quali Sanzioni si incorre?

La Dichiarazione Iva 2017 doveva essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate ieri, 28 febbraio 2017, in quando non è più inviata contestualmente alla Dichiarazione dei Redditi. Cosa succede ai contribuenti che ieri non hanno trasmesso la Dichiarazione Iva 2017? Quali sono le sanzioni in cui si incorre per il ritardo il mancato pagamento? Il Contribuente che non abbia trasmesso telematicamente la dichiarazione Iva 2017 rispetto all’anno di imposta 2016, potrà ravvedersi e inviarla in ritardo. In particolare:

  • Se provvede entro 90 giorni dalla scadenza, cioè entro il 27 maggio 2017, la dichiarazione è tardiva e non si considera omessa. La sanzione che si applica è fissa di 250 euro ridotta a 1/10 con ravvedimento operoso.
  • Se provvede oltre i 90 giorni, cioè dopo il 27 maggio 2017, la dichiarazione si considera omessa e si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Qualora non siano dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.
  • Se la dichiarazione omessa è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro. Ciò sempre che non siano stati avviati procedimento amministrativi di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

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Modalità di Presentazione della Dichiarazione IVA 2017

Le modalità di presentazione sono sempre le stesse:

I contribuenti (solo persone fisiche) che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, tra cui Entratel (obbligatorio per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato) e Fisconline.

Gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

I gruppi societari che abbiano almeno una società o ente obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, potranno effettuare la trasmissione solo attraverso il servizio telematico Entratel. Si intende gruppo societario:

  • l’ente (anche non commerciale) e la società (anche di persone) controllante
  • le società controllate (società le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente).

 

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