- Per conoscere gli altri cambiamenti, leggi: Nuova Dichiarazione Iva 2017, tutte le novità sull’acconto Iva 2017
E’ bene quindi capire per tempo quali sono concretamente le modalità con cui saldare il dovuto ai fini IVA.
Dichiarazione IVA 2017: qual è il termine di adempimento?
Il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto va perfezionato presso l’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra l’1 e il 28 febbraio 2017. Ciò indipendentemente dal momento in cui i contribuenti consegnino la dichiarazione ai loro intermediari (D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), in quanto vale la conclusione della ricezione da parte del Fisco: di questa è prova la comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati.
Cosa succede se non si adempie nel termine prestabilito?
In caso di pagamento dell’Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine prestabilito, saranno dovute sanzioni ed interessi legali secondo previsione di legge. (Leggi qui) Oltre questo secondo termine per l’adempimento, la dichiarazione dovuta dal contribuente si considera omessa, e costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
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Dichiarazione IVA 2017: quali sono le modalità di presentazione?
La dichiarazione può essere presentata dal contribuente in via telematica
- direttamente, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline;
- tramite un intermediario abilitato, che si impegna a trasmettere le dichiarazioni da lui redatte, nonché quelle predisposte dal contribuente rappresentato;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- tramite società appartenenti al gruppo.
Si considereranno non conformi al modello approvato e suscettibili di sanzioni le dichiarazioni Iva presentate tramite un ufficio postale.
- Per approfondire l’argomento, leggi: Dichiarazione Iva 2017, opzione o revoca del regime ordinario per i forfettari
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Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione mediante intermediari abilitati?
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria
- tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (art. 32, comma 1, lettere a, b e c, d.lgs. n. 241 del 1997);
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
- dichiarazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).
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