Le richieste includono:
- la presa in considerazione dei contributi figurativi e da riscatto per tutti coloro che non erano in costanza di attività lavorativa dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011;
- l’accessibilità della pensione anticipata a 64 anni anche da parte delle lavoratrici quindicenni, nate entro il 1952 (in deroga all’art. 2, co. 3 del Dlgs 503/1992);
- eliminazione dell’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita.
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Analizziamo, dunque, la portata di ciascun punto del Ddl presentato alla Camera.
Pensione anticipata, estesa Quota 96: quali sono i nuovi beneficiari?
A ben vedere la richiesta consiste nell’introduzione dei contributi volontari, figurativi e da riscatto nell’alveo dei criteri di valutazione e computo della somma di contributi accumulati al 31 dicembre 2012. La vicenda relativa alla c.d. Quota 96, infatti, non è nuova.
Inizialmente, il D.L. 201/2011 concedeva l’accesso alla pensione anticipata ad anni 64 solo a coloro che avessero raggiunto la quota 96 entro il 31 dicembre 2012, quindi con 60 anni di età e 36 di contributi (o 61 e 35). Per le lavoratrici 60 anni di età e 20 anni di contributi entro il medesimo termine.
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Circolare Inps: servono anche contributi figurativi e di riscatto
Contestualmente, l’INPS (circolare n. 35/2012) richiedeva che i lavoratori in questione risultassero impiegati in attività lavorative dipendenti nel settore privato alla data 28 dicembre 2011. Con la circolare 196/2016 si è successivamente eliminato il requisito suddetto, consentendo il pensionamento anticipato anche a coloro che, a quella data, fossero inoccupati, lavoratori autonomi o dipendenti pubblici.
Osta ancora però l’esclusione dal conteggio complessivo per la quota dei contributi volontari, figurativi per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente privatistico, o da riscatto, slegato da alcuna attività lavorativa.
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Pensione Lavoratrici classe ’52: bastano 15 anni di contributi
Per lavoratrici quindicenni si intendono coloro le quali abbiano maturato almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 2012, nate nel 1952. In caso di rigetto del Ddl, infatti, il diritto al pensionamento anticipato è riconosciuto dall’INPS solo alle lavoratrici che, alla medesima data, presentavano almeno 20 anni di contributi.
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Adeguamento alla speranza di vita: irragionevole
In discussione anche l’adeguamento del requisito anagrafico di 64 anni alla speranza di vita. In particolare, i deputati ritengono che esso non debba essere oggetto di possibili incrementi futuri, in quanto incluso in una disciplina speciale. In quanto tale, a detta degli stessi, è da considerarsi come un termine entro cui maturare i requisiti, e non come requisito anagrafico imprescindibile per il diritto alla pensione.
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