Legge 104 e le agevolazioni sull’auto

Redazione 25/01/17
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La Legge 104 prevede diverse facilitazioni finalizzate all’assistenza e all’integrazioni delle persone disabili, tra queste ci sono speciali agevolazioni sull’acquisto dell’auto e sul pagamento del bollo. Infatti i cittadini disabili, e alcune volte anche i loro accompagnatori, possono servirsi della detrazione sull’Irpef del 19% e dell’Iva agevolata al 4%, oltre all’esenzione del pagamento del bollo.

Conosciamo le condizioni che determinato queste agevolazioni.

Legge 104: quali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni?

La legge 104 riconosce agli individui con un handicap grave la possibilità di usufruire delle agevolazioni sull’automobile. Per handicap gravi si intende una riduzione dell’autonomia personale tale da necessitare di “un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale”.

I soggetti che possono beneficiare delle misure sono:

  • i disabili con handicap derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione;
  • i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Inoltre, se il disabile è a carico della famiglia e possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro può ricevere l’agevolazione prevista dalla Legge 104.

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Quali veicoli possono essere agevolati?

I soggetti con gravi handicap possono usufruire delle agevolazioni su Irpef, Iva e bollo auto su:

  • automobili,
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo
  • autoveicoli specifici
  • motocarrozzette
  • motoveicoli per il trasporto promiscuo e
  • motoveicoli per trasporto specifici

Invece, sugli autocaravan la detrazione si limita solo all’Irpef del 19%. In generale per la detrazione sull’Irpef, non ci sono limiti di cilindrata.

Invece,  l’Iva agevolata al 4% e l’esenzione dal pagamento del bollo auto è prevista ai veicoli nuovi o usati con cilindrata fino a 2000 cc in caso di motore a benzina e fino a 2800 cc in caso di motore diesel.

È ovvio che il veicolo deve essere condotto dal disabile che beneficia dell’agevolazione o dall’accompagnatore, infine è necessario che sia intestato al disabile o al familiare che lo ha a carico.

Il titolare della Legge 104 e la detrazione sull’Irpef e sull’Iva

Il soggetto titolare della Legge 104 ha diritto alla detrazione del 19% del costo sostenuto per l’acquisto dell’auto, quindi lo sconto si attiva sulla dichiarazione dei redditi e sulle tasse da pagare.

Si può usufruire dell’agevolazione solo con una spesa massima di 18.075,99 euro, e si può scegliere se utilizzare la detrazione interamente nel periodo d’imposta nel momento dell’acquisto oppure in quattro quote annuali.

Infine, al momento dell’acquisto dell’auto, il soggetto può usufruire anche dello sconto sull’Iva dal 22% al 4%. Lo sconto è valido solo sui veicoli con cilindrata fino a 2000 cc in caso di motore a benzina e fino a 2800 cc in caso di motore diesel.

Si può anche essere esenti dal bollo?

I disabili possono essere anche esenti dal pagamento del bollo auto, ma la modalità di presentazione della domanda varia dalla Regione di residenza. Per fare richiesta è necessario presentare all’ufficio tributi, la documentazione medica che attesti l’invalidità, l’agevolazione nel momento in cui viene riconosciuta rimane permanente.

L’esenzione dal bollo spetta solo per un veicolo, se il soggetto ha più veicoli dovrà scegliere quello sul quale non pagare la tassa.

LA PROTEZIONE PATRIMONIALE DEI SOGGETTI DISABILI

Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” –  volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.

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