Separazione: quando il minore è affidato al padre?
Nonostante i Giudici di Piazza Cavour ritengano, nella maggior parte delle sentenze, che un bambino, ancora in età scolare, debba essere collocato presso la madre, il Tribunale di Catania si è discostato da tale orientamento maggioritario affermando che, in caso di separazione, pur in presenza di affido condiviso del figlio minore, si debba optare per il collocamento presso il padre tutte le volte che quest’ultimo risulti essere più capace ad esercitare la responsabilità genitoriale e la madre non idonea, in quanto intenta a risolvere “delicate questioni personali”.
Al fine di decidere presso quale dei genitori debba essere collocato il minore non si fa, dunque, riferimento alla situazione reddituale degli stessi, ma si valuta la loro capacità educativa.
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Affidamento condiviso: quanto incide la situazione reddituale del genitore?
Infatti, il nostro Legislatore ha a cuore la crescita sana ed equilibrata del minore nell’ipotesi di disgregazione del nucleo familiare.
In altri termini, se il papà risulta più equilibrato, più idoneo a svolgere il ruolo genitoriale, il minore dovrà essere collocato presso di lui: ciò non fa venir meno l’affidamento condiviso sempre nel rispetto del principio della bigenitorialità.
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Con questa pronuncia il Tribunale di Catania considerando i genitori uguali ritiene che i figli minori possano essere collocati presso il padre ogni qualvolta questi risulti più idoneo, più capace di esercitare la responsabilità genitoriale. Così ragionando il Tribunale di Catania ha ritenuto che il principio di uguaglianza – art. 3 Cost. – debba essere inteso come uguaglianza/ par condicio tra i genitori.
In conclusione: qualunque sia il genitore a cui il figlio viene affidato, l’altro conserva sempre il diritto di vigilare la sua educazione e crescita.
Avv. Luisa Camboni
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