Nuova Dichiarazione Iva 2017: tutte le novità sull’acconto Iva 2017

Redazione 24/01/17
Cambio radicale dell’Iva nel 2017. Da quest’anno, infatti, debutterà la trasmissione telematica delle fatture emesse e di quelle d’acquisto registrate, oltre alla novità relativa al Modello Unico: la dichiarazione Iva non sarà più inserita al suo interno, e, di conseguenza, non potrà più farsi a settembre, bensì a febbraio.

Anche la scadenza della dichiarazione annuale Iva cambia dal 2018: il termine, infatti, sarà spostato dal 1° febbraio al 30 aprile. Ma vediamo con ordine le modifiche apportate dal Dcreto Fiscale 193/2016 alla disciplina Iva.

  • Puoi scaricare il Modello Iva 2017 in fondo alla pagina

[su_button url=”https://www.leggioggi.it/tags/legge-di-stabilita-2016/” target=”blank” style=”flat” background=”#009ac0″ color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: hand-o-right” desc=”Approfondisci Speciale Legge di Stabilità 2017″ title=”Approfondisci Speciale Legge di Stabilità 2017″][/su_button]

Dichiarazione Iva 2017: quali sono i nuovi adempimenti in tema di fatture?

I soggetti passivi Iva devono, con cadenza trimestrale, dare comunicazione dei propri dati identificativi, in quanto emittenti fattura, oltre a quelli del cliente o del committente; poi, devono includere:

  • la data
  • il numero di fattura
  • la base imponibile
  • l’aliquota applicata
  • l’imposta ed il tipo di operazione da farsi.

Non è più richiesta invece l’annotazione dei corrispettivi ex art.24 Dpr 633/72. Di nuova introduzione, invece, è la richiesta di indicazione, all’interno della suddetta comunicazione e relativamente alle fatture di acquisto, del numero progressivo attribuito dal fornitore: pur non essendo un obbligo previsto dal Decreto Iva, è bene che i professionisti lo annotino nel registro acquisti, al fine di un’agevole e corretta compilazione della comunicazione.

Termini Iva: entro quando devono essere effettuate le comunicazioni?

Nuovi termini per l’adempimento: la comunicazione Iva va trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, tranne che per il secondo. Infatti, il suo invio deve perfezionarsi entro il 16 settembre (e non il 31 agosto).

Solo ed esclusivamente per l’anno 2017, il termine per la comunicazione del primo trimestre viene posticipato al 25 luglio, invece che al 31 maggio.

Iva: quali sono i termini di pagamento?

termini per il pagamento restano:

  •  il 16 del mese successivo a quello di riferimento, per l’Iva mensile;
  •  il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri, per l’Iva trimestrale;
  • il 16 settembre per l’Iva del secondo trimestre;
  • entro il mese di febbraio per l’Iva dell’ultimo trimestre.

[su_button url=”https://www.leggioggi.it/tags/iva/” target=”blank” style=”flat” background=”#009ac0″ color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: hand-o-right” desc=”Approfondisci Speciale IVA” title=”Approfondisci Speciale IVA”][/su_button]

Nuovi soggetti obbligati Iva: chi sono?

Dal 2017, anche le imprese agricole in regime di esonero, ovvero con un volume d’affari dell’anno precedente inferiore ai 7mila euro, sono tenute alla comunicazione Iva. Restano esclusi solo quelli la cui impresa è locata in zone montane a 700 metri di altezza da livello del mare. Tuttavia, il loro adempimento è solo “parziale”: infatti, sono tenuti solo alla comunicazione delle fatture emesse dagli acquirenti, e non di quelle d’acquisto.

Negli stessi termini, sono tenute le associazioni senza scopo di lucro ex l.398/1991 laddove emettano autofatture.

Liquidazione Iva 2017: quali sono i nuovi adempimenti?

Tutte le liquidazioni periodiche Iva, anche se a credito, saranno trasmesse telematicamente ed entro gli stessi termini trimestrali delle comunicazioni di fatture vendita e acquisto.

Nel caso delle liquidazioni, il termine sarà quindi sempre l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, tranne che per il secondo (per cui è salvo il 16 settembre). Nessuna proroga, quindi, nemmeno per il solo 2017 relativamente al primo.

I soggetti esonerati da tale onere sono solo quelli che non devono nemmeno la dichiarazione annuale Iva: ad esempio, i professionisti che effettuino esclusivamente operazioni esenti, senza che nessuna di queste sia stata registrata ai fini del reverse charge.

Pur scomparendo il vecchio spesometro annuale, i contribuenti dovranno continuare a presentarlo nei termini per l’anno 2016: in particolare entro il 10 aprile 2017 per quelli mensili; entro il 20 aprile 2017 per quelli trimestrali.

In ogni caso, si attende un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che determini le modalità dell’invio delle comunicazioni.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento