Avvocati e Responsabilità Civile: la nuova assicurazione obbligatoria

Redazione 19/01/17
Gli avvocati hanno tempo fino all’11 ottobre 2017 per dotarsi di una copertura assicurativa adeguata: il tanto atteso obbligo di una polizza che risponda di certi requisiti è ora legge. Infatti dopo ben quattro anni dall’approvazione della legge 247/2012 (disciplina dell’ordinamento forense), è arrivato il decreto ministeriale attuativo.

Ma in cosa consiste l’assicurazione obbligatoria adeguata?

La polizza assicurativa di cui si tratta deve garantire la copertura della responsabilità del professionista per qualsiasi tipo di danno arrecato al cliente: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro. Inoltre, è inclusa anche la copertura per responsabilità da colpa grave e per pregiudizi causati ai terzi.

Infine, per essere “adeguata” la copertura deve includere anche la responsabilità da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

Chi non si adeguerà, risponderà del proprio inadempimento dinanzi al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Chi è titolare di uno studio legale, inoltre, deve garantire anche l’assicurazione contro gli infortuni a tutti i soggetti collaboratori, per cui non sia prevista quella obbligatoria Inail.

Assicurazione Avvocati: la rigidità della polizza adeguata

L’assicurazione non potrà scendere al di sotto di precisi importi di copertura, previsti dal decreto ministeriale: questi varieranno a seconda della tipologia di sinistro e di anno in anno. Fattori incisivi saranno il numero di professionisti impiegati nello studio e il volume d’affari dello stesso.

Che cos’è la clausola “claims made”?

La c.d. clausola “claims made” è una delle previsioni facoltativamente inseribili all’interno della polizza. In particolare, nei contratti di assicurazione professionale in cui essa è prevista, il danno cagionato dal professionista assicurato sarà risarcibile anche se il soggetto non godeva di copertura assicurativa al momento del suo cagionarsi: infatti, ciò che conta, è che sia assicurato nel momento in cui riceva la richiesta di risarcimento del danno.

A seguito della nuova disciplina, alle polizze che includono la clausola, dovrà essere garantita una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale, nel caso in cui l’attività professionale cessi.

Redazione

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