Pensioni e Legge 104: tra le agevolazioni per i disabili c’è la quota 41

Redazione 18/01/17
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La cosiddetta “quota 41“, introdotta dalla Legge di Stabilità 2017,  consiste nella possibilità di pensionamento anticipato con 41 anni di contributi, per i lavoratori che abbiano iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età. Per usufruire della pensione anticipata, tuttavia, non è sufficiente essere lavoratori precoci, ma è necessario rientrare in determinate categorie.

Ci si chiede come mai, allora, tra questi gruppi di lavoratori figurino gli invalidi ma non i disabili.

Invalidità o disabilità: quale dà diritto alla “quota 41”?

La disabilità, in sé, non è condizione sufficiente a che il lavoratore precoce acceda alla “quota 41”.  Ciò è permesso invece gli invalidi, e precisamente coloro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74%.

Può sicuramente succedere che un lavoratore sia contemporaneamente invalido e disabile, ma è in ogni caso l’invalidità e non la disabilità che garantisce l’accesso alla quota 41. Perché?

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Quali sono le differenze tra invalidità e disabilità?

La risposta al quesito consiste nella differenza sostanziale che c’è tra invalidità e disabilità.

Disabilità, che cosa si intende?

La persona disabile possiede una menomazione fisica o psichica che è causa di difficoltà di apprendimento, di svantaggio sociale o comunque di emarginazione. Infatti, quelli di disabilità e handicap sono due concetti strettamente collegati: la disabilità è la menomazione in sé, mentre l’handicap è lo svantaggio che ne deriva. Con entrambe le espressioni si fa riferimento a un disagio personale del cittadino, che va oltre il semplice ambito lavorativo.

Invalidità, che cosa si intende?

L’invalidità, al contrario, si riferisce specificamente alla riduzione permanente della capacità di svolgere attività lavorativa, espressa anche in percentuale. Ecco perché sono i lavoratori con disabilità superiore a una data percentuale, e non i disabili che non siano anche invalidi, a poter usufruire della pensione anticipata.

Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede la normativa sulla quota 41.

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La “quota 41” e i lavoratori precoci: chi ne ha diritto?

Dal 2017 i lavoratori precoci, ovvero tutti coloro che abbiano maturato 12 mesi di contributi prima del compimento del 19° anno di età, potranno pensionarsi una volta raggiunti i 41 anni di contributi. Questo per agevolare i cittadini che hanno iniziato a lavorare prima degli altri.

Quali sono i requisiti per beneficiare della quota 41?

Il requisito dei 12 mesi di contributi prima dei 19 anni, tuttavia, non è sufficiente. Per la quota 41 il lavoratore precoce deve infatti:

  •  trovarsi in stato di disoccupazione, anche a causa di licenziamento collettivo e non aver percepito indennità di disoccupazione per almeno tre mesi; oppure
  • assistere un parente disabile da almeno sei mesi; oppure
  • essere un invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%; oppure
  • svolgere da almeno 6 anni in via continuativa lavori usuranti o rischiosi come dipendente: per questa categoria si intendono gli operai del settore edile e dell’industria estrattiva, i conciatori di pelle, i conduttori di convogli ferroviari, gli infermieri e gli ostetrici con lavoro organizzato in turni e i professori di scuola pre-primaria. Per saperne di più, leggi anche: Pensione anticipata, cosa cambia tra attività “usurante” e attività “gravosa”?

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LA PROTEZIONE PATRIMONIALE DEI SOGGETTI DISABILI

Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” –  volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.

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