Pensione di reversibilità e Unioni Civili: la nuova disciplina INPS, cosa cambia?

Redazione 05/01/17
Lo scorso 5 giugno 2016,la c.d. Legge Cirinnà (l. 76/2016) ha esteso la disciplina del matrimonio, nonché tutte le disposizioni in cui compaiono i termini “coniuge” o “coniugi”, alle unioni civili. La stessa normativa, disciplina anche le c.d. convivenze di fatto.

Pensioni e Unioni Civili: cosa è cambiato?

In particolare, a partire dal 1° luglio 2016, a ciascun componente dell’unione civile di persone del medesimo sesso sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri che spettano, secondo gli articoli del Codice Civile, ai coniugi.

Tra questi rientra il tanto atteso riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, e alla disciplina ad essi relativa. Sono ad oggi applicabili, ad esempio, gli istituti della pensione ai superstiti, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale. Si includono anche la successione iure proprio e la successione legittima.

Per saperne di più, UNIONI CIVILI: COSA CAMBIA CON LA LEGGE CIRINNA’

INPS: c’è equiparazione tra coniugi e componenti dell’unione civile

L’Inps, infatti, con un recente messaggio, il n. 5171/2016, ha ufficializzato l’avvenuta equiparazione ai fini previdenziali tra coniugi e persone dello stesso sesso unite civilmente.

A ben vedere, si sta concretizzando quello che numerose coppie omosessuali italiane richiedevano da anni. La portata rivoluzionaria può cogliersi già ricorrendo all’illustrazione del seguente neo diritto: è estesa al componente dell’unione civile la pensione ai superstiti.

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Pensione di reversibilità: a chi spetta?

La pensione ai superstiti consiste nell’erogazione di una prestazione economica derivante dal trattamento pensionistico di un soggetto deceduto, o dal reddito del lavoratore deceduto che, pur non avendo compiuto il pensionamento, abbia maturato un certo numero di contributi di lavoro. Questo assegno, fino a prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà, spettava di diritto solamente a:

  • coniugi, anche separati o divorziati;
  • figli;
  • nipoti minori;
  • genitori con particolari requisiti d’età.

Ne erano quindi esclusi tutti i conviventi di fatto, cui era ancora preclusa l’unione civile, nonostante avessero convissuto, anche per un lungo periodo, insieme al defunto. Ad oggi, invece, anche in favore del componente dell’unione rimasto in vita, sarà erogato il 60% del trattamento maturato o goduto dal compagno scomparso, secondo le modalità previste ex l. 335/95.

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Si attendono, in ogni caso, maggiori dettagli sulla futura disciplina previdenziale riservata ai componenti delle unioni civili.

Redazione

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