La Polizza e il c.d. periodo di tolleranza
L’assicurazione deve coprire gli incidenti che avvengono entro i 15 giorni dalla scadenza della polizza indipendentemente dal pagamento delle rate successive e dalla volontà dell’assicurato di rescindere la polizza. Questo è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha appena giudicato in merito ad una polizza di assicurazione di responsabilità civile.
Il principio di ultrattività dell’assicurazione RC auto
È denominato principio di “ultrattività” della polizza, e prevede che in caso di mancato pagamento di un premio successivo al primo da parte del contraente sia comunque l’assicurazione a pagare l’eventuale incidente fino alla fine del periodo di tolleranza di 15 giorni. Ciò indipendentemente dal caso in cui si protragga “l’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto”.
Cosa succede se il contratto di assicurazione viene rescisso?
In aggiunta a ciò, secondo la Cassazione, il diritto di copertura degli incidenti nel periodo di tolleranza non può essere influenzato dalle vicende successive al contratto.
Il caso
Il titolare di una ditta chiedeva alla società assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza di responsabilità civile di pagare per un incidente avvenuto tre giorni dopo la scadenza della rata. La società assicurativa si opponeva sulla base del fatto che il contratto di polizza si era risolto ex lege l’anno successivo per pagamento della rata oltre il termine massimo di sei mesi.
Ebbene, la Cassazione ha confermato che la rescissione del contratto avvenuta successivamente non annulla l’obbligo dell’assicurazione di coprire i danni del periodo di tolleranza.
La polizza scade dopo il quindicesimo giorno
Questa volta, i giudici della Corte non creano diritto, non aggiungendo nulla di nuovo rispetto a quanto previsto in una precisa norma del Codice civile.
È l’articolo 1901 C.C. a stabilire infatti che “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. Si intende, dunque, che gli incidenti che avvengono dal sedicesimo giorno non sono più coperti e devono essere pagati dal cittadino di tasca propria.
Pagamento prima rata: quando si attiva la polizza assicurativa?
Diverso quello che accade in caso di mancato pagamento della prima rata. Lo stesso articolo 1901 del Codice, infatti, stabilisce che, in questo caso, “l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto”.
In sostanza, dunque, la polizza assicurativa non si considererà attivata (e quindi non coprirà alcun incidente) fino al giorno successivo al pagamento della prima rata.
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