Pensioni e Contributi: dal 2017 il cumulo è gratuito. Chi sono i beneficiari?

Redazione 23/12/16
Del tutto rivoluzionaria è la previsione all’interno della Legge di Stabilità 2017 della nuova disciplina di cumulo dei contributi. Fortemente penalizzante, infatti, è stata quella vigente finora, che creava disparità enormi tra i lavoratori con carriere discontinue, i professionisti e le altre categorie. Ma procediamo con ordine ad analizzare la nuova importante disciplina.

Che cos’è il cumulo gratuito?

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Con “cumulo gratuito dei contributi” si intende l’operazione mediante la quale è possibile, per il lavoratore, riunire all’interno del medesimo Ente previdenziale obbligatorio tutti i contributi versati, nel corso della vita, a favore di diverse casse previdenziali. Ciò, al fine di raggiungere, cumulativamente, il numero di anni contributivi necessari per usufruire della pensione. La profonda innovazione consiste nell’esercizio di tale facoltà senza il pagamento di alcun costo. Il cumulo dei contributi è infatti gratuito.

Quali lavoratori possono beneficiarne?

La differenza tra la disciplina prossima all’entrata in vigore e quella precedente, è rilevante soprattutto per quei lavoratori che, per via di carriere discontinue, abbiano versato i contributi dei loro impieghi a favore di diverse casse previdenziali. Inoltre, la stessa possibilità è ora riconosciuta anche ai professionisti: avvocati, ingegneri, architetti, medici, e tutti coloro che sono iscritti ad appositi albi professionali. Sono inclusi anche i giornalisti (che versano nel proprio Fondo INPGI), mentre restano esclusi agenti e rappresentanti (iscritti all’Enasarco).

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Come funziona il cumulo gratuito?

Dal 2017, quindi, tutti i lavoratori che abbiano versato contributi in differenti casse previdenziali potranno riunirli, a costo zero, presso una delle casse obbligatorie: tra queste, INPS, AGO, Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, Gestione Separata e Fondi sostitutivi. Il cumulo gioverà esclusivamente al computo del numero complessivo di contributi versati nel corso della propria storia lavorativa. Per quanto riguarda invece quello che sarà l’ammontare del trattamento pensionistico, a tempo debito, ciascuna cassa, che sia stata beneficiaria del versamento di contributi da parte del lavoratore, verserà, per quella determinata quota, il proprio assegno pensionistico. La pensione finale, erogata dalla cassa obbligatoria scelta, verrà accreditata con una soluzione unica, ma sarà internamente composta dalla somma di tutte le quote accumulate presso le diverse casse previdenziali.

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Cumulo dei contributi: a quali fini?

Visto e considerato che il cumulo, come detto, è finalizzato solo al raggiungimento del totale di anni contributivi necessari al diritto alla pensione, eseguendolo sarà possibile raggiungere i 44 anni e 10 mesi necessari (41 anni e 10 mesi per le donne) per beneficiare della pensione anticipata; ed anche i 20 anni di contributi richiesti per la pensione di vecchiaia, al compimento dei 66 anni e 7 mesi d’età.

Attualmente, non sembrerebbe giovare ache al raggiungimento dei contributi necessari per Ape volontaria, Ape sociale, Quota 41 oppure Opzione Donna.

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Qual era il regime previgente?

Prima dell’approvazione della Legge di Stabilità 2017, era possibile effettuare il cumulo mediante due opzioni: la ricongiunzione dei contributi e la totalizzazione.

  • La totalizzazione era gratuita, ma comportava un taglio dell’assegno previdenziale, la cui decurtazione corrispondeva alla contropartita per aver potuto effettuare la riunificazione dei contributi.
  • La ricongiunzione, invece, era la via onerosa, che costava ai lavoratori in procinto di andare in pensione il versamento di una somma che aumentava al crescere del totale dei contributi che dovevano riunificarsi. Di conseguenza, a coloro che non disponevano della facoltà economica di versare “nuovi contributi” era inibito l’esercizio del diritto di andare in pensione, non risultando provvisti dell’anzianità contributiva necessaria. Inoltre, il trattamento era del tutto irragionevole e discriminatorio, in quanto, anche sostenendo l’onerosità della ricongiunzione, si rinunciava ad una parte di contributi già versati, i c.d. contributi silenti.

 

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