E’ evidente, infatti, che il passeggero di un veicolo che, a seguito di un incidente, subisce danni fisici o materiali, è sempre e comunque una vittima del tutto incolpevole, non partecipando in alcun modo all’accadimento del sinistro.
Per tale motivo il Legislatore ha ritenuto di prevedere una tutela particolare del diritto al risarcimento per il trasportato, espressamente riconosciuta nell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il quale prevede che sia la compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava il passeggero a risarcirlo, indipendentemente dalla condotta colposa del conducente, garantendo al trasportato l’azione diretta nei confronti della stessa compagnia del vettore. Pertanto il passeggero potrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio vettore (e alla compagnia di quest’ultimo) senza preoccuparsi di indagare sulla ripartizione della responsabilità tra i soggetti coinvolti nel sinistro.
La compagnia del vettore avrà, eventualmente, la possibilità di rivalersi, per quanto pagato al trasportato, sulla compagnia del responsabile civile.
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La procedura prevista per chiedere il risarcimento
Il trasportato, come detto, è un soggetto debole, sempre e comunque vittima in caso di sinistro. Per tale motivo, ai fini risarcitori, il legislatore richiede soltanto di provare la sua qualifica di passeggero, oltre all’entità dei danni subiti.
La richiesta di risarcimento dovrà essere presentata secondo le indicazioni previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, cioè fornendo tutte le informazioni sul sinistro e i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nonchè ogni attestazione medica che dimostri l’entità delle eventuali lesioni subite. La compagnia del vettore avrà poi un termine di 90 giorni (60 nel caso di danni a cose) per formulare un’offerta di risarcimento o negarla, così come previsto nella normale procedura di risarcimento diretto.
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Risarcimento diretto e tutela del trasportato
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La procedura si applica anche nel caso in cui non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro, come ad esempio quando il veicolo del vettore esce di strada per l’eccessiva velocità, e nel caso di collisione tra più di due veicoli, casi che normalmente escludono l’applicabilità della procedura di risarcimento diretto da parte della compagnia assicuratrice del veicolo del conducente.
La precisazione è necessaria in quanto molto spesso le compagnie si ostinano a negare la tutela privilegiata al terzo trasportato nei casi in cui non si applica la generale procedura di risarcimento diretto, di fatto confondendo le due discipline.
Sul punto vale la pena ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito come lo scopo della tutela del terzo trasportato sia quello di fornirgli “uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (sentenza 16181/2015).
Pertanto l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni non può essere interpretato in senso restrittivo, anche in considerazione del fatto che esso è chiaramente espressione, specificamente riferita al trasportato, della norma generale prevista dall’art. 2054 del Codice Civile, la quale prevede al primo comma che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”: si parla di circolazione dei veicoli, non solo di collisione tra gli stessi.
La disciplina a tutela del terzo trasportato, quindi, non è sottoposta alle esclusioni e limitazioni previste per il risarcimento diretto, sebbene la procedura per chiedere ed ottenere il risarcimento risulti essere, di fatto, la medesima (ovvero richiesta indirizzata alla compagnia che assicura il veicolo del conducente e non a quella di controparte).
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