Rottamazione cartelle esattoriali, come estinguere il debito? La guida

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L’art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, in corso di conversione, introduce una forma di definizione agevolata per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e relative a ruoli a essi affidati dal 2000 al 2015. Si tratta della cosiddetta “rottamazione delle cartelle di pagamento”, usufruibile da tutti i contribuenti.

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L’estinzione del debito

La nuova disposizione legislativa concede ai soggetti che abbiano ricevuto cartelle di pagamento, inerenti ai ruoli affidati ai concessionari della riscossione nel periodo dal 2000 al 2015, la possibilità di estinguere i relativi debiti usufruendo di benefici quali: la cancellazione delle sanzioni, degli aggi della riscossione, degli interessi di mora e di dilazione e di altre sanzioni e somme aggiuntive.

Per la definizione del debito da rottamare, al contribuente sarà, quindi, richiesto il pagamento integrale – senza alcuno sconto – delle somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e interessi in relazione a:

  • imposte e tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate e ai comuni;
  • contributi degli enti previdenziali INPS, INAIL e altri enti creditori.

Saranno, inoltre, dovuti l’aggio di riscossione sugli importi da corrispondere a seguito della definizione e il rimborso delle spese sostenute dall’ente creditore per le procedure esecutive già azionate per il recupero del credito, nonché le spese di notifica della cartella.

Sono esclusi dalla definizione e, pertanto, non sono definibili, i debiti relativi a IVA riscossa all’importazione, somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie derivanti da sentenze penali di condanna.

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Sicurezza in cantiere, cosa cambia con il Jobs Act

Nuova Guida in formato ebook che sintetizza le novità apportate dal d.lgs. n.151/2015, titolato titolato “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, (Jobs Act) in materia di sicurezza in cantiere, oggetto del recente documento di sintesi (Circolare 649/XVIII del 11 gennaio 2016) da parte  Consiglio Nazionale degli Ingegneri.Il documento del CNI nasce dal fatto che molte delle modifiche contenute nella nuova norma produrranno sensibili ripercussioni sul settore delle costruzioni edili. Si tratta di una piccola “riforma” dell’impianto normativo per la sicurezza sul lavoro che, oltre ad essere di sicuro interesse per tutti i tecnici impegnati nella materia della sicurezza, produce effetti anche su tutte le altre figure coinvolte nel “sistema sicurezza sul lavoro”, a partire dai committenti, passando per i datori di lavoro delle imprese, i coordinatori della sicurezza e finendo con i lavoratori, siano essi autonomi, subordinati o ingaggiati mediante forme contrattualistiche di tipo flessibile, parasubordinato o accessorio.Nell’e-book si riportano le accennate modifiche al Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (entrate ufficialmente in vigore nello scorso settembre): per ciascuno degli interventi del legislatore vengono forniti un commento ed alcuni spunti di riflessione utili a delineare la rilevanza pratico-operativa delle modifiche attuate.Danilo G.M. De Filippo,  Ingegnere meccanico, Ispettore Tecnico del Lavoro, coordinatore per la vigilanza presso l’Ispettorato del Lavoro di Siena. Formatore incaricato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autore di numerosi interventi in materia di sicurezza sul lavoro.

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Chi può usufruirne

La facoltà di definizione può essere esercitata da qualsiasi debitore ancorché abbia già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.

In tali casi, restano definitivamente acquisiti dall’agente della riscossione le somme versate anteriormente alla definizione relative a sanzioni, interessi di dilazione e di mora, sanzioni e somme aggiuntive. Sono ammesse alla rottamazione anche le cartelle già impugnate con ricorso innanzi agli organi giudiziari.

Come presentare la domanda

Clicca qui per scaricare il modulo di domanda

La richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata agli sportelli dell’agente incaricato della riscossione o inviata a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata alla Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento entro il prossimo 23 gennaio 2017.

A tal fine, occorrerà inoltrare l’apposito Modulo DA1 unitamente a una copia del documento d’identità del richiedente. Nel detto modello, il contribuente dovrà indicare il numero di rate opzionate per il pagamento in un massimo di quattro e specificare la pendenza di eventuale contenziosi, assumendo l’impegno alla rinuncia degli stessi.

Gli steps successivi

Esaminata la domanda, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente, entro il 24 aprile 2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute inviandogli i bollettini per il pagamento in unica rata o in quattro rate, sulle quali saranno applicati gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

Per fruire della rottamazione, il contribuente dovrà pagare integralmente le somme liquidate.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporterà la decadenza dell’agevolazione e i versamenti eventualmente già effettuati resteranno acquisisti a titolo di acconto. In questo caso, l’agente della riscossione potrà, pretendere il versamento dell’importo complessivamente dovuto sulla cartella originaria, che non potrà essere ulteriormente rateizzato.

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