Innanzitutto occorre verificare se il difetto attiene alla fabbricazione del prodotto oppure se si è verificato durante il trasporto da parte del corriere che è, appunto, il vettore.
Se si tratta di un difetto di fabbricazione, sarà ritenuto responsabile il venditore della merce che dovrà provvedere alla riparazione oppure alla sostituzione, come previsto nel Codice del Consumo, trattandosi di bene in garanzia.
Qualora, invece, il difetto si fosse verificato durante il trasporto, mentre cioè il bene era affidato al corriere – vettore, la situazione si complica se non abbiamo scritto sul documento di trasporto consegnatoci dal corriere per la firma, la dicitura “ con riserva”.
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Cos’è la dicitura “ con riserva”
Grazie a tale dicitura l’acquirente si riserva di verificare l’integrità del prodotto consegnato e, qualora dovessero essere riscontrati dei difetti derivanti dal trasporto, il vettore ne sarà responsabile.
Tale importante clausola consente, quindi, all’acquirente di non accettare il prodotto difettato.
Quali sono le responsabilità del vettore che consegna la merce?
Il codice civile prevede (artt. 1963 -1968 cod. civ.) che il vettore è responsabile dell’integrità della merce trasportata dal momento in cui la riceve sino a quando non avviene la consegna in mano all’acquirente, a meno che non provi che la perdita o i danni sono derivati da:
- caso fortuito,
- dalla natura o dai vizi della cosa,
- dal loro imballaggio,
- da responsabilità del mittente o del destinatario.
Spesso, infatti, la merce viene consegnata imballata in scatola chiusa cosicchè il destinatario non è in grado di verificarne l’integrità. In tal caso è importante la presenza della dicitura con riserva.
Si possono denunciare anche i difetti “non riconoscibili”?
Indipendentemente dalla presenza o meno della clausola “con riserva” l’acquirente può comunque denunciare in un secondo tempo i difetti che, al momento della consegna, non erano riconoscibili in quanto l’imballaggio appariva integro. Con dei limiti.
La denuncia di tali vizi al vettore deve avvenire entro 8 giorni dalla consegna del bene, allo scopo di poter ottenere il risarcimento dei danni.
E’ importante però precisare che il semplice rifiuto di ricevere la merce da parte dell’acquirente non equivale all’esercizio del diritto di ripensamento, con la conseguenza che l’acquirente resterà comunque obbligato al pagamento del prezzo della merce.
Per poter esercitare validamente il recesso dal contratto di vendita e agire per il risarcimento del danno, bisognerà inviare una racc a/r al venditore nei termini di legge.
Come difendersi? Si consiglia il seguente manuale:
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