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IL CASO
Si tratta di un turista il quale resta coinvolto in un sinistro stradale occorsogli il giorno prima della partenza e, a causa del predetto sinistro, egli è impossibilitato a partire così come a modificare o annullare il viaggio programmato.
Nella fattispecie la persona in oggetto veniva tamponata da un veicolo, il cui conducente si assumeva integralmente la responsabilità del tamponamento.
La compagnia assicurativa, pertanto, offriva di risarcire tutti i danni materiali riportati dal danneggiato, nonché il danno alla persona seppur modesto.
Quest’ultimo, tuttavia, decideva di agire dinanzi al Giudice di Pace chiedendo, tra l’altro, un risarcimento per il danno da vacanza rovinata subito, non solo da lui stesso ma anche dalla propria moglie la quale, sebbene non coinvolta nel sinistro, non aveva potuto beneficiare della vacanza programmata già da tempo.
L’ammontare del predetto danno veniva quantificato in € 1.000 per ciascuno.
La domanda veniva rigettata in primo grado ma il danneggiato ricorreva in appello.
In secondo grado la compagnia assicurativa contestava il diritto al risarcimento per danno da vacanza rovinata sia per il danneggiato che, a maggior ragione, per la propria moglie in quanto non coinvolta nel sinistro e, in ogni caso, libera di andare lo stesso in vacanza.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO NELLA SENTENZA
Il Tribunale ritiene, innanzitutto, che la moglie del danneggiato sia legittimata al risarcimento del danno da vacanza rovinata e, a questo proposito, vi è un importante richiamo al diritto alle ferie sancito nella Costituzione: “le ferie rappresentano un diritto – inviolabile ed irrinunciabile – costituzionalmente garantito dall’art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari”.
Per questo motivo anche la moglie, pur non direttamente coinvolta nel sinistro stradale, è titolare di una posizione meritevole di tutela, “sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia”.
Il punto sostanziale della decisione del Tribunale sta nel fatto che il danneggiato e la moglie, proprio a causa di quel sinistro occorso il giorno prima della partenza, sono stati impediti a beneficiare di quella specifica vacanza programmata da tempo.
Vero è che in quegli stessi giorni, gli stessi appellanti avevano comunque goduto di un periodo di riposo dall’attività lavorativa e contribuito alla loro maggiore coesione familiare, senza perdere neanche un giorno di ferie, di cui il danneggiato aveva potuto godere successivamente.
Nonostante quest’ultima considerazione, il danno c’è e viene individuato nel fatto che il sinistro ha “oggettivamente ridotto il pieno godimento delle ferie da parte degli odierni appellanti, perlomeno nel senso di costringerli a rinunciare alla vacanza già organizzata e ad effettuare tale riposo altrove (rispetto a quanto programmato)”.
IL NESSO CAUSALE TRA SINISTRO E DANNO DA VACANZA ROVINATA
Il Tribunale ritiene, quindi, sussistente il nesso causale tra il sinistro e il mancato godimento della vacanza che è dato dalla stretta connessione temporale tra il sinistro stesso ed il momento della partenza.
“l’unica alternativa era quella di rinunciare alle ferie, atteso che le stesse erano state organizzate con largo anticipo …con la difficoltà, in quanto lavoratore subordinato, di un repentino cambio di programma nell’organizzazione delle proprie ferie”.
Ciò posto, il Tribunale condannava la compagnia a risarcire anche il danno da vacanza rovinata al danneggiato e alla propria consorte, nella misura di euro 400,00 complessivi per ciascuno degli appellanti.
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