Legge 104: vietato usare i permessi per una parziale assistenza al disabile

Redazione 28/10/16
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Con la legge 104/1992 si possono ottenere dei giorni di permesso retribuito per aiutare il parente disabile, durante questi giorni, il dipendente non può svolgere altre attività, altrimenti l’assistenza risulterebbe parziale.

In sostanza, il lavoratore commetterebbe una “frode” nei confronti sia del datore di lavoro che del sistema previdenziale nazionale, quindi, come ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9217/16 del 06.05.16, può essere licenziato.

Legge 104: abuso dei permessi

I giorni di permesso previsti dalla legge 104 sono spesso motivo di disputa tra il datore di lavoro e il dipendente, perché quest’ultimo utilizza il permesso in modo non conforme a quanto è previsto dalla 104.

Infatti, sono state diverse le vicende nelle quali il datore di lavoro ha licenziato in tronco il lavoratore, come è previsto in questi casi dalla legge.

Legge 104: recente sentenza della Cassazione

Nella sentenza n. 9217/16, la Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento di un dipendente di una società, poiché il suo comportamento non è stato conforme a quanto previsto dalla legge 104 per l’assistenza di un familiare con disabilità.

Infatti, il lavoratore, che veniva seguito da un investigatore privato ingaggiato dal suo datore di lavoro, prestava un numero di ore inferiore rispetto a quelle previste dal permesso.

Precisamente prestava un’assistenza “per due terzi del tempo dovuto o, in base agli stessi riferimenti del ricorrente, per metà del tempo dovuto, con grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo”.

Abuso dei permessi 104: scrive la Cassazione

Ecco cosa scrive la Corte di Cassazione in riferimento a tali abusi:

“Il comportamento del dipendente  che, con riferimento al permesso previsto dalla legge 104/92, si avvale dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per effettuare altre attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa. Ciò viola peraltro l’affidamento che l’azienda ripone nel dipendente medesimo ed integra nei confronti dell’Inps (in quanto ente erogatore del trattamento economico), un’indebita percezione dell’indennità e uno sviamento dell’intervento assistenziale.”

Redazione

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