A partire dal 1 gennaio 2012 con il decreto “ salva Italia” ( D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011) le banche non possono obbligare gli utenti che vogliono accendere un mutuo ad aprire presso quella stessa banca, obbligatoriamente, un conto corrente.
Ne discende che, se il pagamento delle rate di mutuo è ancora in corso e l’utente vuole accendere un conto in una banca diversa può farlo in quanto i due contratti (conto corrente e mutuo) sono svincolati l’uno dall’altro.
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Cosa la banca non può fare alla luce della riforma
Con il decreto “ salva Italia” è stato disposto il divieto per la banca di condizionare l’accensione di un mutuo da parte del consumatore all’apertura e al mantenimento di un conto corrente.
Ciò per evitare che venga pregiudicata la libertà del consumatore il quale si vedrebbe vincolato in modo permanente alla banca stessa, senza poter trasferire il conto presso altri istituti.
Il discorso è diverso per chi ha acceso un contratto di mutuo anteriormente al 1 gennaio 2012 – data di entrata in vigore della suddetta riforma.
Il decreto salva Italia nulla dispone, infatti, per i mutui già esistenti prima dell’entrata in vigore della legge, pertanto è da ritenersi che per essi la banca possa legittimamente rifiutare all’utente il trasferimento del conto corrente in altri istituti, soprattutto se quest’ultimo aveva richiesto l’addebito delle rate di mutuo sul conto corrente.
La condotta tenuta dalla banca sui mutui “ante riforma”– trasposta in apposite clausole – si rivela comunque vessatoria nei confronti del consumatore, in quanto quest’ultimo sarà costretto ad aprire un conto e a mantenerlo, obbligatoriamente, sino all’estinzione del mutuo con il vantaggio, per l’istituto, di vedere accesi tanti conti correnti da parte dei clienti incassando le relative spese di apertura del conto stesso.
Il consumatore che ha acceso un contratto di mutuo prima del 1 gennaio 2012 ben potrebbe far valere, quindi, la vessatorietà delle clausole di cui sopra, ricorrendo in giudizio per farne dichiarare l’illegittimità.
In alternativa, se non si vuole ricorrere al giudice, è sempre possibile trasferire sia il conto corrente che il mutuo presso un’altra banca, attraverso la surroga o portabilità del mutuo.
Per saperne di più si consiglia il seguente volume:
Come funziona la surroga del mutuo
La surroga consiste nel trasferimento del mutuo presso un nuovo istituto di credito estinguendo, in tal modo, il contratto esistente presso la banca precedente.
In pratica, il consumatore accende un nuovo mutuo presso una banca e lo utilizzerà per estinguere il residuo mutuo esistente presso il vecchio istituto bancario.
La surroga potrebbe risultare vantaggiosa nel caso in cui la nuova banca dovesse applicare un tasso d’interesse più basso rispetto a quello già in essere.
Il consumatore che voglia avvalersi della surroga del mutuo dovrà informare la vecchia banca che il mutuo sarà estinto con il nuovo prestito; dovrà inoltre ottenere una quietanza con la quale la vecchia banca attesta che Il consumatore estinguerà il mutuo tramite surroga e, infine, firmare il contratto di surrogazione con la nuova banca, al fine di attuare concretamente la portabilità del mutuo.
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