INPS, avviso di addebito: come opporsi?

Redazione 12/10/16
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L’INPS, con il Messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016, ha chiarito che l’avviso di addebito dello stesso Istituto di previdenza sociale, che ha ad oggetto contributi o premi non versati dal cittadino, può essere impugnato in autotutela anche dopo la scadenza del termine per il ricorso al Giudice.

In sostanza, l’INPS può decidere in un secondo momento se annullarne in tutto o in parte il pagamento.

INPS: come funziona l’avviso di addebito

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Si tratta di un atto attraverso cui l’INPS richiede al contribuente il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali dovuti e non versati entro i termini previsti dalla legge.

Ai fini della riscossione, l’avviso di addebito è un titolo esecutivo, ossia permette di promuovere l’esecuzione forzata nei confronti del contribuente senza bisogno della cartella di pagamento di Equitalia.

Avviso di addebito INPS: come opporsi

Il contribuente, come previsto dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 45/1999, nel momento in cui riceve un avviso di pagamento dall’INPS può opporsi all’iscrizione a ruolo rivolgendosi al Giudice del lavoro.

Entro quando presentare opposizione?

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Il contribuente può opporsi all’iscrizione a ruolo rivolgendosi al Giudice del lavoro “entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento“. Si ricorda, poi, che il ricorso deve essere notificato all’ente impositore e al concessionario.

Nel caso in cui, allo scadere dei 40 giorni previsti, il ricorso non viene presentato, la cartella e l’avviso di pagamento diventano inoppugnabili.

Mancata opposizione: il contribuente è costretto sempre a pagare?

La risposta è negativa, in quanto, come illustrato nel Messaggio n. 3913 del 29 settembre scorso, l’INPS deve sempre avere la possibilità di intervenire, anche dopo la scadenza dei 40 giorni, per riconoscere le ragioni dei contribuenti.

I casi in cui l’Istituto può ricorrere in autotutela sono 2:

1) in presenza di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria che abbia accertato “l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo contributivo”;

2) quando la Sede competente accerta, anche in assenza di una sentenza del Giudice, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente nei confronti di un atto non più impugnabile.

Avviso di addebito: come si annulla

La struttura dell’Istituto territorialmente competente, nei casi menzionati, riconosce la fondatezza delle motivazioni del cittadino e procede, nonostante la scadenza dei quaranta giorni e l’inoppugnabilità dell’avviso di pagamento, a operare uno sgravio o un annullamento del titolo, “a seconda dei casi totale o parziale”.

INPS: quando non può intervenire a favore del contribuente?

Esistono, però, anche dei casi specifici in cui nemmeno l’INPS ha possibilità di intervenire in autotutela a favore del cittadino. Sono le situazioni in cui il debitore “eccepisca l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso”.

In questo caso, infatti, come specifica l’INPS, il ricorso contro l’addebito non si basa su motivazioni che legittimano l’attivazione dell’Istituto.

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