Tale richiesta può avvenire anche prima della sentenza di divorzio che stabilirà l’esatto importo dell’assegno: quello che è necessario è, semplicemente, che ci sia fondato timore che il coniuge che dovrà versare l’importo non disporrà, al momento della sentenza, dei mezzi necessari.
Quando è legittimo il sequestro dell’immobile
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Questo è quanto è accaduto recentemente ad un uomo che, separatosi dalla moglie e in attesa della sentenza di divorzio, ha visto accogliere dal Tribunale di Torino la richiesta dell’ex partner del sequestro conservativo della sua casa (Trib. Torino, ordinanza del 1° agosto 2016).
Il tutto, paradossalmente, proprio a causa del fatto che l’uomo aveva dichiarato di essere in un momento di difficoltà economica.
Essendo obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento, e avendo dichiarato di aver subito una riduzione dello stipendio e di stare pensando alla vendita della casa di proprietà, l’uomo ha implicitamente ammesso che potrebbe non essere in grado, in futuro, di adempiere agli obblighi previsti dalla separazione.
Da qui ne deriva la legittimità del sequestro dell’immobile: si “blocca” la casa, che non può più essere venduta, a garanzia del pagamento dell’assegno di mantenimento.
Sequestro conservativo dei beni del partner: cosa prevede
Nonostante sembri una misura particolarmente punitiva, il sequestro conservativo è previsto, a livello più generale, dal codice civile (art. 2905) e dal codice di procedura civile (art. 671).
In particolare, l’art. 671 c.p.c. stabilisce che “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili”. Gli effetti del sequestro, in sostanza, sono simili a quelli del pignoramento.
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Dal momento che nel caso di assegno di mantenimento l’ex partner, a tutti gli effetti, ha il diritto di ricevere parte delle entrate del coniuge, il giudice può autorizzare il sequestro conservativo dei beni di quest’ultimo quando ci siano delle circostanze che possano impedire il versamento futuro dell’assegno.
Le condizioni per chiedere il sequestro
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Condizioni necessarie per poter procedere al sequestro dei beni, come in ambito extraconiugale, sono il periculum in mora e il fumus boni iuris.
1) Il periculum in mora è il rischio reale di subire un danno grave e irreparabile nell’attesa della formulazione di un giudizio definitivo. Nel caso del divorzio, è il rischio di non poter più usufruire dell’assegno di mantenimento per mutamento delle condizioni economiche dell’ex partner;
2) il fumus boni iuris è la presunzione dell’esistenza di giusti presupposti per l’applicazione del sequestro. In questo caso, ovviamente, si tratta della sentenza del giudice che ha autorizzato l’assegno di mantenimento.
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