Per approfondire si consiglia lo speciale su EQUITALIA: DEBITI E PAGAMENTI A RATE
E’ quanto decretato dal Tribunale di Roma con il provvedimento d’urgenza n. 54257 del 20 agosto 2016, con il quale è stato accolto il ricorso di un’impresa a cui era stato notificato l’annullamento della rateazione Equitalia per accumulo di ritardi.
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Concessione rateazione del debito da Equitalia: cosa ha deciso il Tribunale
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L’azienda in oggetto, vedendosi negata la concessione della rateazione del debito da parte di Equitalia, aveva immediatamente ricorso al provvedimento d’urgenza ex art. 700 del Codice di procedura civile.
Il ricorso d’urgenza
In caso di oggettiva necessità da parte del ricorrente di una tutela immediata del diritto, il ricorso d’urgenza implica un processo in tempi brevi.
Il Tribunale di Roma, dopo aver accolto la domanda di procedura d’urgenza, ha anche deciso a favore dell’impresa obbligando Equitalia a ripristinare il piano di rateazione precedentemente concesso.
Ad aver inciso maggiormente sulla decisione del giudice di accogliere il ricorso dell’azienda il fatto che la revoca del piano di rateazione “comporta una indubbia oggettiva difficoltà per il debitore di onorare il proprio debito”, in quanto la mancata attestazione della correttezza dei pagamenti “impedisce di riscuotere crediti nei confronti della P.A., la partecipazione a gare pubbliche, nonché la sottoscrizione di contratti pubblici con evidenti conseguenze in ordine alla sopravvivenza dell’azienda”.
E’ stato chiarito dal Tribunale che “la normativa applicabile nella specie (l’art. 19 comma 3 del dpr 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall’art. 52 del dl 69/2013 cd decreto del fare) ha previsto che la rateizzazione ottenuta possa essere revocata solo in caso di ‘omesso’ pagamento di otto rate, non consecutive“.
Ne consegue che il ritardo accumulato può essere punito con il pagamento di interessi ed eventuali sanzioni, ma non con la decadenza dal beneficio.
Mancato pagamento delle rate: cosa prevede la legge
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, all’art. 19, dispone che il debitore “decade automaticamente dal beneficio della rateazione” qualora vi sia un mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate, anche non consecutive.
A modificare il numero di rate (portandole a 8, anche non consecutive) il Decreto-legge n. 69/2013 è intervenuto senza, tuttavia, aver cambiato il procedimento di annullamento della dilazione.
A patto di pagare la rata prima della scadenza della rata successiva, il contribuente quindi non può decadere dalla dilazione già concessa.
La rata in questione, infatti, entro questi limiti temporali, è stata pagata in ritardo e non “omessa” o non pagata. Equitalia, dunque, non può revocare la concessione del programma di rateazione al debitore se non si è verificato il caso di mancato pagamento di 5 rate oppure di 8, per rateazioni concesse prima del 22 ottobre scorso, anche non consecutive.
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