Che fare se il coniuge aliena la casa coniugale prima del provvedimento del Giudice?
Su tale problematica si sono pronunciati i Giudici di Piazza Cavour che, con sentenza n° 12995/2013, hanno ritenuto, nell’ipotesi in cui il coniuge alieni la casa coniugale di sua proprietà ad un terzo, al fine di impedire l’assegnazione della stessa all’altro coniuge, possibile esperire un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con conseguente nullità dell’atto di trasferimento posto in essere, per tutelare il coniuge assegnatario.
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Quali requisiti per agire con la revocatoria?
I requisiti sono due:
- Il coniuge deve essere consapevole di cagionare un danno all’ eventuale assegnatario della casa coniugale;
- Il terzo acquirente deve essere a conoscenza del pregiudizio arrecato con l’atto di trasferimento (compravendita).
Con riferimento a quest’ultimo requisito, la Cassazione ha individuato quali prove della circostanza che il terzo ne sia a conoscenza:
- Prezzo di vendita di gran lunga inferiore al reale valore di mercato;
- Immobile occupato dall’altro coniuge con i figli.
Spesso, quando la convivenza diventa intollerabile, capita che un coniuge costringa l’altro ad abbandonare la casa coniugale prima che il Giudice pronunci il provvedimento con il quale autorizza i coniugi a vivere separatamente.
Infatti, sino a quando il Giudice non autorizza i coniugi a vivere separati il dovere di coabitazione resta in vita.
Quali conseguenze comporta l’allontanamento forzato dalla casa coniugale prima del provvedimento del Giudice?
Dal un lato si commette il reato di violenza privata, dall’altro il coniuge allontanato con la forza può agire con l’azione di spoglio, al fine di poter riprendere il possesso della casa coniugale.
Tale tutela vale anche per la convivenza more uxorio?
La risposta è positiva, dal momento che il rapporto di convivenza di fatto dà vita ad “un autentico consortium familiae” ed il convivente non può essere considerato come, sic et simpliciter, un ospite.
In conclusione la tutela deriva dalla considerazione che la famiglia di fatto viene considerata come “formazione sociale” ex art. 2 Cost., dalla quale scaturiscono sia doveri morali, che sociali in capo a ciascun convivente nei confronti dell’altro (Cass. Civ. n. 14343/2009).
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