La Cassazione, con la sentenza n. 15899/16 del 29 luglio scorso, ha dato ragione a degli automobilisti sulla questione, che è tanto più decisa, quanto si pensa al fatto che la Corte stessa, solo qualche mese fa, aveva dato parere contrario.
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Si è posto, dunque, fine alle multe dell’autovelox “a tradimento”, dovute solo e soltanto al fatto che il segnale con l’avviso fosse posto su un’altra arteria mentre l’automobilista era arrivato da una biforcazione successiva al segnale stesso.
In prossimità di un incrocio ci deve essere un segnale
Il Comune non può limitarsi a piazzare un solo cartello all’inizio del tratto stradale al fine d’informare gli automobilisti del controllo elettronico della velocità, sostiene la sentenza degli Ermellini, senza poi ripetere l’annuncio ad ogni incrocio, perché è un diritto anche di coloro che s’immettono sulla carreggiata in un punto successivo al detto cartello essere a conoscenza del fatto che, poco dopo, potrebbero incappare in un autovelox e che, di conseguenza, ci potrebbe essere un controllo elettronico della loro velocità.
Gli obblighi della pubblica amministrazione
La pubblica amministrazione proprietaria della strada ha l’obbligo di fornire un’idonea informazione dell’installazione e del conseguente utilizzo di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità tramite l’apposizione di cartelli volti a indicare la presenza di autovelox nelle vicinanze. In difetto, si configura l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.
Pertanto, l’interpretazione della norma che impone di segnalare la presenza di autovelox merita un’interpretazione letterale, nel senso di considerare come obbligatoria la sistemazione di altri preavvisi circa l’autovelox per tenere in allerta non solo gli automobilisti della strada principale, ma anche quelli delle secondarie, immessisi in un momento successivo.
L’amministrazione titolare della strada è quindi obbligata ad aggiungere un ulteriore cartello di avviso della presenza dell’autovelox dopo ogni intersezione, diramazione e incrocio. Tale obbligo non è valido soltanto per i cartelli stradali prescrittivi, cioè quelli che mirano ad assicurare la sicurezza e la fluidità del traffico – per esempio quelli sui limiti di velocità – ma pure per quelli informativi, vale a dire quelli sul controllo elettronico della velocità. In caso contrario, la multa è da considerarsi nulla e può essere quindi impugnata davanti al giudice di pace.
D’altro canto, bisogna fare presente che in base al decreto attuativo del 15.08.2007 del Ministero dell’Interno, i segnali stradali vanno collocati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove si effettua il rilevamento della velocità, al fine di assicurare un tempestivo avvistamento. Per quanto riguarda la distanza tra i segnali e i dispositivi o la postazione con l’autovelox, quest’ultima va valutata in relazione allo stato dei luoghi.
Più dettagliatamente, bisogna che, tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento, non vi siano intersezioni stradali, che invece obbligano la ripetizione del cartello dopo le stesse, o comunque non superiore a 4 km. La Cassazione ricorda infine che il cartello stradale deve essere ben visibile e non seminascosto dalla vegetazione al di fuori della carreggiata.
Segnalare in anticipo gli autovelox: perchè?
Da un lato, il loro avvistamento improvviso potrebbe spingere il conducente a frenare bruscamente, rappresentando così un pericolo ancora più rischioso per il traffico; dall’altro, come sottolinea la sentenza della Cassazione, è sempre doveroso che l’azione dell’amministrazione sia trasparente.
Il potere sanzionatorio della P.A., infatti, non è mirato a cogliere di sorpresa e ingannare l’automobilista indisciplinato e fare magari cassa con le multe, ma piuttosto ha lo scopo di tutelare la sicurezza stradale e di ridurre i costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico.
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