Per approfondire vai allo speciale su Canone Rai 2016: cosa sapere
Come difendersi dal canone Rai: il giudice competente
Mediante il nuovo sistema, di addebito del canone tv, sarà più alta la probabilità per il contribuente non tenuto al pagamento d’incappare in errore a suo danno. In modo particolare, spetterà proprio al cittadino rivolgersi al giudice per chiedere tutela.
Fatta eccezione per il caso in cui l’interessato presenti una falsa autocertificazione di non possesso della tv, infatti, la prima mossa non spetta all’Agenzia delle Entrate, che si occupa dell’accertamento e dell’applicazione delle sanzioni.
E’ importante, quindi, sapere quale sia il giudice competente a decidere sul canone Rai e su tutte le contestazioni che potrebbero sorgere.
Il ruolo del giudice tributario
La natura della riscossione del canone Rai in bolletta è rimasta immutata: si tratta comunque di un’imposta. Il fatto che il pagamento sia gestito materialmente dalle società dell’energia elettrica, quindi, non ne muove la competenza, sempre in capo al giudice tributario.
Per qualsiasi contestazione, pertanto, il contribuente non deve rivolgersi al Tribunale ordinario o al Tribunale amministrativo (TAR), ma piuttosto alla Commissione Tributaria Provinciale, come sempre fatto.
La giurisdizione sulle questioni attinenti al canone Rai, dal momento che si tratta comunque di un’imposta, è rimessa in capo alla magistratura tributaria, così come le decisioni in merito all’esatta individuazione del soggetto nei cui confronti deve essere promossa l’azione giudiziaria (sia esso la Rai o l’Agenzia delle Entrate), nonché in merito alla regolarità della notifica delle cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti del contribuente.
Contro il canone Rai? Come funziona l’autotutela
Per tutti quelli che vorrebbero evitare la carta del ricorso al giudice, esiste sempre la possibilità di affidarsi alla cosiddetta autotutela, cioè l’invio all’Agenzia delle Entrate – Sportello Sat di una richiesta tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Una volta verificati i presupposti della richiesta, richiesta, lo sportello suddetto s’interfaccerà con la società che fornisce e garantisce la fornitura elettrica alle famiglie e alle piccole imprese, alias la società Acquirente Unico S.p.a. al fine di disporre l’eventuale riaccredito (sempre nella bolletta elettrica) delle somme dovute.
Lo prevede il Regolamento attuativo della legge di Stabilità 2016 che stabilisce le modalità con cui il cliente può presentare istanza di rimborso. Bisogna però fare presente che il ricorso in autotutela non interrompe i termini per impugnare l’atto e che quindi sarebbe meglio per il contribuente di proporre anche il ricorso al giudice in maniera cautelativa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento