Modello 770: come va compilato prima della scadenza. Guida alle novità 2016

Redazione 12/07/16
E’ il 1° agosto 2016, essendo il 31 luglio una domenica, l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta: il modello 770/2016. La deadline slitta così al 1° giorno di agosto e dunque, in maniera automatica, al 22 agosto, cadendo il giorno 20 di sabato.

Per approfondire si consiglia lo speciale su MODELLO 770/2016: COSA CAMBIA

Va detto che le novità introdotte quest’anno sono diverse e particolarmente rilevanti: anzitutto non ci sono più CU e quadro SS, inoltre compare la nuova compensazione esterna e scatta l’applicazione di nuove sanzioni.

Di seguito la nostra Redazione riporta una breve Guida alle principali novità del 770/2016.

Modello 770: 2 tipi, semplificato e ordinario

Il modello 770 semplificato

Si tratta del modello utilizzato per trasmettere i dati fiscali dell’anno precedente riguardanti la corresponsione di somme o valori che sono soggetti a ritenute alla fonte, tra cui: redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, ritenute operate dal condominio su corrispettivi per opere e servizi, compensi e redditi corrisposti dallo Stato.

Dal momento che, però, a partire da quest’anno le somme sono già state comunicate all’Agenzia delle Entrate con il modello CU, mediante il 770 vengono quindi trasmessi soltanto i crediti e le ritenute.

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Il modello 770 ordinario

Si tratta di un modello volto a comunicare i dati attinenti alle ritenute operate su dividendi, redditi da partecipazione, redditi di capitale oppure altre operazioni di matrice finanziaria.

Modello 770: niente più CU

Da quest’anno il modello 770 si semplifica dal momento che le somme corrisposte a lavoratori dipendenti e assimilati, collaboratori e lavoratori autonomi, congiuntamente alle ritenute effettuate ad ognuno, sono già state trasmesse alle Entrate mediante il modello CU, ossia la certificazione unica che sostituisce il Cud.

Pertanto, nel modello 770 rimangono i seguenti 4 quadri riguardanti rispettivamente:

– i dati dei versamenti effettuati tramite F24 (quadri ST ed SV);

– i crediti maturati e utilizzati, si ricorda che vanno anche precisati, con adeguato codice, i crediti compensati esternamente nelle deleghe F24 (quadro SX);

– le somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi (quadro SY).

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Quadri ST ed SV: cosa cambia

Nel quadro ST, che riguarda le ritenute operate, e in quello SV, sulle trattenute delle addizionali comunali, devono essere comunicate le ritenute operate e i periodi di riferimento, oltre alla somma corrispondente versata mediante F24 e alla data di effettuazione del versamento.

Non si devono, viceversa, riportare le compensazioni esterne, ossia le compensazioni che sono effettuate nel modello F24 con i codici tributo, dovendo invece comunicare soltanto quelle interne (utilizzo di versamenti in eccesso crediti d’imposta o importi utilizzati a scomputo).

Quadro SX: cosa cambia

Nel Quadro SX, quello riguardante i crediti, vanno riportate anche le compensazioni esterne, da esporre sia come crediti maturati sia come crediti utilizzati.

I primi, ossia i crediti maturati vanno esposti in SX1 e nella colonna 4 di SX4, mentre i secondi, i crediti utilizzati, sono da esporre nella colonna 5 di SX4.

Come cambiano le sanzioni

Cambiano le sanzioni per:

1) omessa presentazione della dichiarazione.

Con omesso versamento delle ritenute viene ad applicarsi dal 120 al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro, in aggiunta a 50 euro per percipiente non dichiarato;

2) omessa presentazione della dichiarazione.

Con versamento delle ritenute, si considerano dovuti da 250 a 500 euro, oltre a 50 euro per percipiente non dichiarato.

Infine, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno consecutivo, sono dovuti dai 150 ai 500 euro, più 25 euro per percipiente non dichiarato.

Redazione

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