Pignoramento presso terzi: cos’è e quando si applica

Redazione 01/07/16
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Nel diritto italiano il pignoramento avviene quando l’ufficiale giudiziario dispone che un creditore può soddisfare la propria pretesa sottranedo beni mobili e immobili al debitore. I beni del debitore vengono espropriati per essere liquidati o ipotecati e arrivare così a estinguere il debito.

Il pignoramento presso terzi è invece rivolto ai beni che sono nell’immediata disponibilità non del debitore ma di un terzo soggetto. Mentre il pignoramento è regolato dagli artt. 491-497 del Codice di procedura civile, il pignoramento presso terzi è disciplinato dagli artt. 543-551 dello stesso Codice.

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Come funziona il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi riguarda “crediti del debitore verso terzi” o “cose del debitore che sono in possesso di terzi” (art. 543 c.p.c.): il terzo pignorato viene quindi spesso considerato “debitore del debitore”. Solitamente si tratta di somme di denaro che il terzo pignorato deve versare al debitore, stipendio o altre forme di pagamento non ancora corrisposte. In questo caso il debitore riceve, come nel pignoramento, ingiunzione di astenersi da qualunque atto che possa sottrarre alla garanzia del credito i beni e il terzo pignorato riceve intimazione di non disporre delle cose o somme dovute. L’atto del pignoramento deve contenere l’indicazione, almeno generica, dei beni da espropriare e del credito per il quale si procede. L’atto contiene inoltre la citazione del debitore a comparire davanti al giudice e l’invito al terzo pignorato a effettuare la dichiarazione del terzo.

Con la dichiarazione del terzo, disciplinata dall’art. 547 c.p.c., il terzo pignorato specifica al creditore procedente, a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata ed entro 10 giorni, “di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione, il terzo pignorato dovrà comparire personalmente in un’apposita udienza per fornire i chiarimenti richiesti. Se il terzo pignorato non si presenta neanche all’udienza, il giudice emette in automatico l’ordine di versare al creditore procedente le somme pignorate e il credito si considera non contestato.

Beni impignorabili e opposizione agli atti dell’esecuzione

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Non tutti i beni del debitore possono essere sottoposti a pignoramento. Come evidenziato dall’art. 545 c.p.c., non possono essere pignorati “i crediti alimentari”, i “crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento” e i “sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza “. Inoltre, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorati solo parzialmente e comunque solo fino alla misura di un quinto.

Come stabiliscono gli artt. 615-618 c.p.c., il terzo pignorato ha inoltre modo di contestare l’ordine del giudice di versare le somme pignorate. In questo caso, tuttavia, il terzo pignorato deve provare di non aver avuto conoscenza della notifica del pignoramento a causa di un’irregolarità.

 

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