COME CALCOLARE IMU e TASI?
TASI e IMU 2016: SCADENZE E NOVITÀ
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Il versamento della prima rata è previsto entro il 16 giugno (tra poco più di un mese); il saldo invece sarà dovuto entro il 16 dicembre 2016.
Le novità previste dalla legge di Stabilità 2016 in materia di IMU e TASI per le abitazioni che sono concesse in comodato sono piuttosto rilevanti. Vediamole di seguito con una Guida riassuntiva.
TROVI TUTTO NEL SEGUENTE VOLUME:
TASI e IMU 2016, ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO: COSA SAPERE
Le amministrazioni comunali, fino all’anno scorso mediante regolamento potevano assimilare alla abitazione principale quella concessa in comodato a parenti in linea retta di 1° grado (da padre a figlio e viceversa).
Quest’anno questa possibilità è stata cancellata: le case concesse in comodato saranno soggette automaticamente ad aliquota ordinaria. Diversi Comuni, tuttavia, lo scorso anno avevano delineato per i casi di comodato delle aliquote agevolate (anziché l’esenzione tout court). Tali aliquote ridotte, secondo la legge di Stabilità 2016, restano in vigore per il 2016, non potendo i Comuni modificarle. Questo perché il testo della legge di Stabilità dispone la sospensione di tutti gli aumenti delle aliquote di quest’anno (con la sola eccezione della tassa rifiuti – TARI).
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CASE IN COMODATO: LE AGEVOLAZIONI PUNTO PER PUNTO
L’agevolazione TASI e IMU per il 2016, riguardo alle abitazioni concesse in comodato, si configura in una riduzione della base imponibile pari al 50%.
Di seguito, forniamo le principali caratteristiche della agevolazione e le modalità per fruirne:
– la TASI ridotta è dovuta dal solo possessore a vario titolo: proprietà, usufrutto, superficie, uso.
– La riduzione si struttura in una misura che si muove tra il 70% e il 90%(decide il Comune), poiché anche per il detentore quest’anno è stata esentata l’abitazione principale.
– Può fruire della agevolazione solo il contribuente che possiede al massimo 2 abitazioni non di lusso: una utilizzata come propria abitazione e l’altra data in comodato al figlio (o a padre).
– Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alla condizione che ilcontratto di comodato sia registrato.
– Non rileva il possesso di ulteriori fabbricati non abitativi (negozio, terreni agricoli, aree fabbricabili).
– Il comodante e il comodatario devono avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune.
– Pertinenze: quelle concesse in comodato unitamente all’abitazione potranno scontare il trattamento di favore previsto per l’abitazione. Il tutto nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C72, C/6 e C/7.
– Abitazioni di interesse storico: per tale specifica categoria è già prevista una riduzione del 50% della base imponibile, che va a sommarsi con la nuova riduzione relativa ai comodati. Ciò significa che in casi di abitazione di interesse storico concessa in comodato l’imposta dovrà essere pagata nella quota del 25% della base imponibile.
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